Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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fondazioni le cui attività corrispondono agli scopi definiti all’art. 18, ad esempio quelle che creano strutture di accoglienza per delegati internazionali governativi o non governativi. Le OING rappresentano un aiuto importante per il lavoro delle organizzazioni intergovernative e di altri beneficiari ai sensi dell’art. 2. Si rende dunque necessario contribuire al loro insediamento e favorirne le attività.

Tra gli attuali beneficiari di aiuti finanziari è opportuno menzionare in particolare la Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) cui vengono accordati prestiti per la costruzione di immobili di cui le organizzazioni internazionali saranno future proprietarie o affittuarie. D’altronde, la FIPOI assume tra l’altro la gestione del Centro internazionale delle conferenze di Ginevra (CICG) e della sala di conferenza del Centro William Rappard. I mezzi di cui ha bisogno la FIPOI per svolgere i compiti statutari definiti dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra devono dunque esserle forniti dai membri. La Confederazione garantisce il sostegno finanziario adeguato, mentre il Cantone di Ginevra mette a disposizione gratuitamente gli appezzamenti necessari secondo il diritto di superficie. La Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa beneficia anch’essa di un aiuto finanziario annuo da parte della Confederazione. Su questi contributi attualmente sono incentrate la legge sulla FIPOI57 e quella sul MICR58. Ambedue verranno abrogate al momento dell’entrata in vigore della legge sullo Stato ospite che fungerà dunque da base legale ai citati aiuti finanziari.

2.5.3 Forme (art. 20)

Gli aiuti finanziari presentati all'art. 20 hanno la forma di quelli di uso comune. Dunque può trattarsi di aiuti finanziari unici, quali i contributi alle spese d’installazione, o periodici. Un finanziamento di questo tipo si giustifica in particolare con le notevoli spese supplementari dovute all’installazione di un nuovo organo internazionale o al trasferimento della sede da uno Stato all’altro, oltre alle spese normali di esercizio. Spesso è destinato ad agevolare i primi anni di esercizio fino a quando il finanziamento a lungo termine può essere garantito per intero dai membri. Determinati aiuti finanziari tuttavia sono garantiti anche senza limite di tempo, come avviene per la partecipazione della Confederazione alle spese di esercizio del Centro internazionale delle conferenze di Ginevra (CICG) conformemente al Decreto federale del 18 marzo 1980 che approva la gratuità dell'utilizzazione del Centro internazionale delle Conferenze di Ginevra (CICG)59, per la manutenzione periodica del Centro William Rappard in cui ha sede l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per il finanziamento delle spese di manutenzione e di esercizio della sala di conferenze del Centro William Rappard oppure per l’aiuto finanziario accordato alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

La Confederazione può anche accordare prestiti edili senza interessi, rimborsabili entro 50 anni; questa forma di aiuto finanziario è sancita nella legge federale sugli aiuti finanziari alla FIPOI a Ginevra60 che dovrebbe essere abrogata all’entrata in vigore della legge sullo Stato ospite. La politica dello Stato ospite non riguarda solo il territorio ginevrino, anche se questo Cantone rappresenta un partner privilegiato

57 RS 617.0

58 RS 432.41

59 FF 1980 1004

60 RS 617.0