Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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2.3.5.2.8 Gli altri organismi internazionali (art. 14)

In linea di massima, la presente legge è finalizzata a compilare un elenco esaustivo dei beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni. Il mondo delle organizzazioni internazionali, tuttavia, è in costante evoluzione. Applicando il principio dell’esaustività in tutto il suo rigore, la Svizzera rischierebbe di non poter accogliere un organismo internazionale che non corrisponde alle definizioni dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a-l, anche se la sua presenza in Svizzere presenta, invece, un notevole interesse politico. Di conseguenza, la nozione di altro organismo internazionale prevista dall’articolo 2 capoverso 1 lettera m e dall’articolo 14 è volta a conferire al Consiglio federale i mezzi di difendere gli interessi della Svizzera, consentendogli, in casi eccezionali, di accordare uno statuto privilegiato a un tale organismo. Il Consiglio federale sarebbe dunque in grado di dar seguito a domande che corrispondono a un utilità particolare del nostro Paese, allorché il fatto di accogliere la sede di un determinato organismo riveste reale importanza. Queste nozione non è volta al conferimento di uno statuto privilegiato a organizzazioni nazionali o a organizzazioni internazionali non governative.

Non essendo tale nozione definita nel diritto internazionale e visto che sarà utilizzata soltanto in via del tutto eccezionale, per beneficiare di statuto privilegiato in Svizzera questo "altro organismo" dovrà collaborare strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali con sede in Svizzera o con taluni Stati all’esecuzione di compiti che incombono, di norma, a tali organizzazioni, istituzioni o Stati. Una siffatta collaborazione può nascere, per esempio, dalla partecipazione dell’organismo in questione a programmi e attività specifiche delle organizzazioni, istituzioni o Stati; in tal modo, l’organismo contribuisce all’esecuzione di compiti pubblici, mediante l’apporto di conoscenze e competenze specifiche, come pure di mezzi finanziari. Dovrà altresì svolgere un ruolo predominante in un ambito di rilievo delle relazioni internazionali e godere di vasta notorietà a livello internazione. Infine dovrà dimostrare che i privilegi, le immunità e le facilitazioni richiesti sono necessari all’adempimento del suo mandato.

Va evidenziato in proposito che il Consiglio federale farà uso di questa disposizione con ritegno, tenuto conto del carattere eccezionale conferito alla nozione di “altro organismo internazionale”.

2.3.5.2.9 Le personalità che esercitano un mandato internazionale (art. 15)

L’esercizio di un mandato internazionale non è, di per sé, sufficiente a giustificare la concessione di uno statuto privilegiato in Svizzera. In primo luogo, la persona interessata deve avere ricevuto l’incarico da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale o un gruppo di Stati. In considerazione del carattere di eccezionalità di decisioni di questo tipo, privilegi, immunità e facilitazioni saranno accordati unicamente a persone di nazionalità estera domiciliate in Svizzera per la durata del mandato, a condizione che non esercitino un’attività lucrativa accessoria e che la loro presenza in Svizzera sia considerata indispensabile all’adempimento del suddetto mandato. A una persona residente in Svizzera in maniera permanente al momento dell’attribuzione di un mandato internazionale non sarà accordato alcuno statuto particolare.