Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Anche in questo caso, il Consiglio federale, cosciente della necessità di riservare un tale statuto a situazioni del tutto particolari. applicherà la disposizione con la massima cautela.

2.4 Capitolo 3: Acquisti di fondi per scopi ufficiali

La legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)53 prevede l’obbligo dell’autorizzazione per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. In virtù dell'articolo 7 lettera h LAFE, tuttavia, non sottostanno all’obbligo di autorizzazione "gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali di diritto internazionale, se acquistano fondi per un fine pubblico riconosciuto in Svizzera, oppure altri acquirenti, se lo esige l’interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell’utilizzazione". L’articolo 16 capoverso 3 LAFE conferisce al Dipartimento federale degli affari esteri la competenza di accertare se l’acquirente è uno Stato estero o un’organizzazione internazionale di diritto internazionale e se acquista il fondo per un fine pubblico riconosciuto in Svizzera.

Basterebbe una modifica della terminologia utilizzata dalla LAFE per adeguarla a quella utilizzata nell’articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite. Occorre inoltre tenere conto della liberalizzazione progressiva del mercato immobiliare svizzero che porta alla semplificazione delle procedure di acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Neppure é esclusa, in avvenire, una liberalizzazione totale di questo mercato. Date le circostanze, si è ritenuta utile una semplificazione delle norme che disciplinano l’acquisto di fondi per un fine pubblico da parte dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1. Per giunta, nell’ipotesi di una liberalizzazione totale del mercato immobiliare, appare necessario, per ragioni politiche, preservare un certo controllo sugli acquisti effettuati a fini ufficiali dai beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni. Ciò consentirebbe al DFAE, se necessario, di addurre il principio della reciprocità nei confronti di uno Stato che ostacolasse l’acquisto da parte svizzera dei locali necessari ai bisogni delle sue rappresentanze diplomatiche e consolari nello Stato in questione. Visto quanto precede, è opportuno che la questione dell’acquisto di fondi da parte dei beneficiari istituzionali sia disciplinata esclusivamente dalla legge sullo Stato ospite.

2.4.1 Acquisto di fondi (art. 16)

L'articolo 16 stabilisce il principio secondo il quale i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 possono acquistare gli immobili necessari ai loro bisogni ufficiali. Dal momento che le missioni diplomatiche, i posti consolari e le missioni permanenti o altre rappresentanze presso le organizzazioni intergovernative (art. 2 cpv. 1 lett. d-f) non hanno personalità giuridica, gli immobili saranno acquistati, come già accade, in nome degli Stati rappresentati. D’altra parte, taluni beneficiari istituzionali non avranno mai bisogno di acquistare immobili in Svizzera poiché le loro funzioni sono limitate nel tempo, come, per esempio, nel caso delle conferenze internazionali.

Come previsto dalla LAFE vigente, spetterà al DFAE accertare se l’acquirente è un beneficiario istituzionale ai sensi della legge sullo Stato ospite e se acquista il fondo

53 RS 211.412.41