Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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nale” e le comunità locali. Altri organismi esistenti forniscono a loro volta apporti considerevoli alla « Ginevra internazionale », come, per esempio, il "Centre d’accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales" gestito da "Mandat international", che facilita la partecipazione dei delegati non governativi alle conferenze internazionali che si tengono a Ginevra. L’offerta attuale potrebbe essere completata dall’apparire di nuove iniziative di questo genere.

Ogni Stato ha un dovere di protezione nei confronti dei suoi cittadini e degli stranieri che si trovano sul suo territorio. Ma mentre nei confronti dei semplici individui si tratta di un dovere di protezione ordinaria, nei confronti dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 si tratta di un dovere di protezione speciale, derivante dal diritto internazionale pubblico, che impegna la responsabilità internazionale della Svizzera. Le questioni di sicurezza sono disciplinate dalla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)56. La menzione della sicurezza negli scopi degli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera nell’ambito della politica dello Stato ospite non intende sostituire la LMSI, base legale dettagliata che copre, d’altronde, altri aspetti della sicurezza interna della Svizzera, ne soppiantare le competenze in materia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Al contrario, si tratta di prevedere la possibilità di finanziare misure di sicurezza a complemento di quelle disposte dal DFGP in esecuzione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla LMSI. Le misure decise in virtù della legge sullo Stato ospite non giustificherebbero in alcun caso una riduzione delle misure che il DFGP deve prendere in applicazione della LMSI. In considerazione di circostanze politiche può in effetti accadere che appaiano necessarie misure supplementari che non risultano indispensabili dall’analisi del DFGP, basata unicamente sul livello di rischio obiettivo della situazione. Le misure chieste dal DFAE saranno attuate previa consultazione con il DFGP (Servizio federale di sicurezza), segnatamente per assicurare il coordinamento.

Anche le condizioni di accoglienza e di lavoro possono essere migliorate mediante aiuti finanziari puntuali accordati ai beneficiati istituzionali al momento in cui si stabiliscono in Svizzera. Tali aiuti potrebbero, per esempio, assumere la forma di contributi finanziari alle spese di insediamento.

Infine, la legge sullo Stato ospite costituisce una base legale per promuovere le attività nell’ambito della politica dello Stato ospite, diffondere e migliorare l’immagine della Svizzera in veste di Stato ospite e incoraggiare le candidature svizzere per accogliere i beneficiari ai sensi dell’articolo 2.

Ovviamente, il finanziamento di tali attività è condizionato dall’esistenza di crediti disponibili e sottostà alla competenza dell’Assemblea federale in materia di bilancio (art. 21).

2.5.2 Beneficiari (art. 19)

I beneficiari di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno devono essere anche beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni. Per questa ragione l’art. 19 rinvia all’art. 2. D’altronde, si prevede di far beneficiare di tali aiuti anche le OING secondo quanto riportato al capitolo 5 della legge sullo Stato ospite oppure associazioni e

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