Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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della Confederazione in questo settore. Si tratta di una politica federale e alcune organizzazioni intergovernative si sono già stabilite a Berna (UPU, OTIF) e a Basilea (BRI). Gli attuali statuti della FIPOI le affidano un mandato che riguarda la città di Ginevra. Tuttavia non è escluso che in futuro diventi necessario o opportuno estendere le competenze della FIPOI ad altri Cantoni o a tutta la Svizzera. I membri di questa organizzazione ne dovrebbero dunque modificare lo status conformandolo alla nuova situazione. Tenendo conto degli attuali limiti territoriali delle competenze FIPOI, il progetto di legge prevede la concessione di prestiti senza interessi all’edilizia, da rimborsare entro 50 anni, sia tramite la FIPOI, sia direttamente ai beneficiari instituzionali di cui all'art. 2 cpv. 1, in particolare al fine di rispondere a domande specifiche di organizzazioni con sede fuori Ginevra. Si prevede inoltre di continuare a finanziare conferenze internazionali in Svizzera.
D’altra parte la Confederazione deve poter continuare ad accordare aiuti in natura mettendo a disposizione personale, locali o materiale per periodi determinati o indeterminati, come successo varie volte. Infatti, in particolare, la Confederazione mette a disposizione i locali necessari alla Corte di Conciliazione e d’Arbitrato in seno all’OSCE conformemente alle modalità previste nello Scambio di lettere del 23 ottobre/12 novembre 1997 tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d’Arbitrato nel quadro dell’OSCE sulle spese relative ai locali occupati dalla Corte e al loro equipaggiamento iniziale61. Infine, la Confederazione deve poter creare associazioni o fondazioni di diritto privato e parteciparvi. Ad esempio, possiamo menzionare la Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, il Centro d’accoglienza – Ginevra internazionale o il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Per concludere, la Confederazione deve poter istruire le autorità di polizia competenti su come adottare misure di sicurezza complementari ai provvedimenti presi in applicazione alla LMSI. Tale competenza è accordata al Consiglio federale, ma quest’ultimo può delegarla a sua volta al DFAE (art. 25) il quale deve essere l’istanza di decisione, dato che le misure dipendono essenzialmente da situazioni politiche e intendono completare quelle che spettano al DFGP ai sensi della LMSI.
2.5.4 Finanziamento (art. 21)
I mezzi necessari all’applicazione della legge sono concessi con il budget. Per gli obblighi il cui finanziamento oltrepassi la gestione budgetaria, come i prestiti all’edilizia, vengono chiesti crediti d’impegno. Perciò non vi sono differenze rispetto alle modalità di finanziamento applicate fino ad ora.
2.5.5 Condizioni, procedura e modalità (art. 22)
Il Consiglio federale si assume il compito di disciplinare le condizioni, la procedura e le modalità di concessione degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno. Si tratta di mettere a disposizione uno strumento efficace e flessibile che gli permetta di svolgere una politica attiva di Stato ospite. Tuttavia, in questo ambito, le competenze budgetarie delle Camere federali gli pongono un limite e può dunque agire solo nel
61 RS 0.193.235.1