Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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per un fine pubblico, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, in particolare della licenza di costruzione, di competenza delle autorità cantonali, e delle autorizzazioni pertinenti in materia di sicurezza.
2.4.2 Definizioni (art. 17)
La dedizione della nozione di acquisto di fondi è la medesima del vigente articolo 4 LAFE. Allorché il beneficiario istituzionale è proprietario di un fondo acquistato per altri scopi e ne decide l’ulteriore destinazione a fini ufficiali, il cambiamento di destinazione è assimilato all’acquisto ai sensi della legge sullo Stato ospite. Questa definizione è particolarmente importante nell’ipotesi di una futura abrogazione della LAFE, per cui qualsiasi persona all’estero potrebbe liberamente acquistare fondi in Svizzera.
La definizione della nozione di destinazione a fini ufficiali scaturisce dal diritto internazionale, in particolare dall’articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e dalle disposizioni pertinenti degli accordi di sede conclusi dalla Svizzera.
2.5 Capitolo 4: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno
2.5.1 Scopi (art. 18)
Attualmente le decisioni prese la Consiglio federale in materia di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno nell’ambito della politica dello Stato ospite si fondano, in genere, direttamente sulla sua competenza costituzionale negli affari esteri. Questa soluzione non ha mancato di suscitare problemi sotto il profilo della legittimità. Nel frattempo, la legge federale del 23 giugno 2000 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra54 e la legge federale del 5 ottobre 2001 concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa55 (qui di seguito: "legge MICR") hanno parzialmente fornito basi legali formali, ma coprono soltanto alcuni ambiti specifici degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione a sostegno della politica dello Stato ospite. La legge sullo Stato ospite precisa quindi in quale ambito la Confederazione può accordare aiuti finanziari.
Si tratta in particolare di migliorare le condizioni dei beneficiari di cui all’articolo 19 in materia di accoglienza, lavoro, integrazione e sicurezza medianti aiuti finanziari mirati. L’integrazione riuscita di coloro che si suole chiamare gli “internazionali" è una chiave del successo della politica svizzera dello Stato ospite e contribuisce al buon funzionamento delle organizzazioni stabilite nel nostro Paese, anche nell’interesse della Svizzera in quanto membro di tali organizzazioni. Si citi a titolo d’esempio la partecipazione della Confederazione al “Centre d’accueil – Genève internationale”. Il centro è un’associazione di diritto privato senza scopo lucrativo fondata nel 1996 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra, alla quale partecipano, in particolare, il Cantone di Vaud e la città di Ginevra. Ha per missione di fornire assistenza pratica ai nuovi arrivati e di rispondere alle varie richieste degli « internazionali » per tutta la durata della loro permanenza in Svizzera o di sostenere progetti volti a incoraggiare gli scambi culturali e sociali tra la “Ginevra internazio-
54 RS 617.0 / RU 2000 2979
55 RS 432.41 / RU 2002 1902