Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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quadro dei crediti aperti (art. 21), di modo che le Camere federali conservano il controllo sugli aiuti finanziari e su altre misure di sostegno accordate.
2.6 Capitolo 5: Organizzazioni internazionali non governative
2.6.1 Principi (art. 23)
Le organizzazioni internazionali non governative (OING) occupano un posto sempre più importante nelle relazioni internazionali. In particolare sono spesso invitate a partecipare a conferenze internazionali e a contribuire ai lavori di organizzazioni intergovernative o di enti internazionali. I Governi le consultano sempre più di frequente e ad intervalli regolari.
Fino ad oggi, le OING non hanno ottenuto alcun riconoscimento specifico nel diritto federale. Pur senza essere menzionate espressamente, sono sottoposte a disposizioni relative ad associazioni e fondazioni (art. 60 e seguenti del Codice civile) o alle persone morali di utilità pubblica (soprattutto nell’ambito delle norme fiscali). Si tratta ora di riconoscerne il ruolo particolare nella politica di Stato ospite.
Comunque, tale riconoscimento non conferisce alle OING il diritto di chiedere privilegi ed immunità. Per questa ragione non figurano nell’elenco dei beneficiari di cui all’art. 2. D’altra parte, l’art. 23 permette alla Confederazione di agevolare la procedura di residenza e le attività delle OING in Svizzera nei limiti del diritto applicabile, quando rappresentano un interesse particolare nel quadro della politica dello Stato ospite. Le facilitazioni in questione sono contenute nelle altre leggi federali, quali la legge sull’imposta federale diretta o le disposizioni relative all’impiego di personale straniero, nel rispetto delle condizioni di concessione e delle competenze di cui alle leggi citate.
2.6.2 Condizioni per il conferimento di facilitazioni (art. 24)
Le condizioni poste dalla legge sullo Stato ospite intendono innanzitutto operare una distinzione tra le ONG classiche, attive su scala nazionale o regionale, e le OING che esercitano attività in vari Stati. D’altronde, dato il gran numero di OING esistenti che operano in settori molto diversi di interesse particolare per la società civile, si rende necessario determinare a quale tipo di OING possono esser accordate le facilitazioni previste dal diritto federale in base all’interesse che rappresentano per la politica dello Stato ospite della Confederazione, senza comunque limitare la portata delle altre leggi federali.
L’art. 24 ricorda che le OING devono essere associazioni o fondazioni di diritto svizzero e godere dunque di una capacità giuridica nel diritto interno. Devono avere membri di nazionalità diverse e svolgere in più Stati attività che conferiscano loro il carattere internazionale. Le OING devono perseguire fini di service public o di utilità pubblica, distinguendosi in questo modo dagli organi economici o politici (vedi il capitolo 2.3.5.1). Devono collaborare con un’organizzazione intergovernativa o un ente internazionale; tale collaborazione può essere determinata da uno statuto di osservatore, ma può anche trattarsi di altre forme di collaborazione, quali