Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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la partecipazione a gruppi di lavoro, a programmi, ecc. Infine, la presenza di OING sul territorio svizzero deve rappresentare un interesse particolare per la Svizzera.
2.7 Capitolo 6: Competenze
2.7.1 Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno (art. 25)
Al Consiglio federale continuerà a spettare la competenza di accordare privilegi, immunità e facilitazioni, come anche aiuti finanziari, e di decidere le altre misure di sostegno nel rispetto delle competenze budgetarie delle Camere federali. Infatti, è indispensabile affidare queste competenze al Consiglio federale. I termini per presentare una candidatura di accoglienza in Svizzera di un nuovo beneficiario istituzionale sono spesso troppo brevi ed il Consiglio federale deve poterla valutare rapidamente quando ne ritiene appropriata la presentazione alla luce delle offerte presentate da altri candidati. D’altronde, la politica dello Stato ospite è un elemento importante della politica estera della Confederazione e l’art. 184 della Costituzione incarica il Consiglio federale di gestire gli affari esteri.
Al fine di svolgere il compito affidatogli nel quadro dell'esecuzione della legge sullo Stato ospite, il Consiglio federale deve mantenere l'autorità di concludere accordi internazionali, come già succede quando si tratta di accordi di sede o di accordi di natura fiscale con organizzazioni internazionali, in base al Decreto federale del 1955. L’art. 25 cpv. 2 prevede dunque che il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sulla concessione di privilegi, immunità e facilitazioni. A tale scopo potrà concludere accordi di sede, di natura fiscale e protocolli multilaterali su privilegi, immunità e facilitazioni, accordi su conferenze internazionali o accordi bilaterali con Paesi destinati a garantire che questi ultimi accorderanno alle rappresentanze svizzere con sede sul rispettivo territorio ed ai relativi membri un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato alle relative rappresentanze con sede in Svizzera (ad esempio per quel che riguarda il ricongiungimento familiare o l'accesso al mercato del lavoro per i coniugi ed i figli). Nel settore delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha la competenza di concludere, con le organizzazioni internazionali, accordi sullo statuto dei funzionari internazionali di nazionalità svizzera per quel che riguarda le assicurazioni sociali in Svizzera, in virtù di un decreto federale del 22 marzo 199662. Tale competenza è ripresa all'art. 25 cpv. 2 lett. c.
Quella su privilegi, immunità e facilitazioni non è la sola questione che deve essere regolata da convenzioni. Il Consiglio federale deve avere anche la competenza di disciplinare, in accordi separati, le modalità di concessione di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno.
La cooperazione con i Paesi limitrofi deve poter essere rafforzata nel settore della politica dello Stato ospite. Le organizzazioni internazionali attualmente sono concentrate soprattutto nella regione ginevrina e numerosi funzionari internazionali scelgono di stabilirsi nella vicina Francia. A livello regionale, a partire dal 1970 sono stati tessuti stretti legami al fine di trovare soluzioni alle sfide quotidiane delle
62 RU 1996 2116