Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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prevede che " I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che concernono le loro competenze o i loro interessi essenziali".
In linea di massima privilegi, immunità e facilitazioni sono conferiti senza limitazioni di tempo. La consultazione del Cantone in cui ha sede il beneficiario, rispettivamente dei Cantoni limitrofi, si spiega dunque con il fatto che anche le conseguenze per il Cantone sono illimitate nel tempo. Tuttavia, il progetto di legge prevede all'art. 5 la possibilità per il Consiglio federale di limitare la durata di privilegi, immunità e facilitazioni, specialmente quando si tratta di commissioni indipendenti, di missioni speciali o di conferenze internazionali il cui mandato è di per sé di durata limitata. Questo tipo di beneficiari finora ha ricevuto uno statuto privilegiato in base ad una decisione unitalerale del Consiglio federale senza previa consultazione del Cantone di sede. In mancanza di una base legale adeguata, il Consiglio federale non poteva concludere accordi al riguardo neanche quando i beneficiari lo chiedevano. In particolare nel caso di conferenze internazionali, in futuro è possibile che il Consiglio federale debba concludere accordi sulla concessione di privilegi, immunità e facilitazioni con alcuni di questi beneficiari, quando tali accordi costituiscono una condizione perché la riunione abbia luogo in Svizzera. In tal caso, la consultazione del Cantone di sede non si giustifica. In realtà, la portata dei vantaggi accordati è limitata, sopratttuto nel settore fiscale. D'altra parte, le procedure di consultazione del Cantone potrebbero ritardare una decisione che deve spesso essere presa d'urgenza, quando la Svizzera è in una situazione di concorrenza con altri Paesi ospite per accogliere una conferenza internazionale che deve essere tenuta entro breve tempo.
2.7.4 Informazione (art. 28)
Il DFAE fornisce ad intervalli regolari informazioni su privilegi, immunità e facilitazioni, sui relativi beneficiari e sulla loro portata. Si tratta in particolare di rispondere a domande presentate al riguardo da creditori che desiderano sapere quali sono le possibilità a loro disposizione al fine di perseguire legalmente i debitori quando questi beneficiano di privilegi ed immunità, in particolare l'immunità di giurisdizione e di esecuzione. Talvolta il DFAE riceve domande di questo tipo da autorità di polizia o giudiziarie federali e cantonali nell'ambito di indagini o di perseguimenti giudiziari. È possibile che anche altre autorità, in particolare comunali, inoltrino domande di questo tipo, in cui per esempio si tratta di determinare gli obblighi per un beneficiario di privilegi ed immunità di annunciarsi all'Ufficio della popolazione o le possibilità di beneficiare di disposizioni che riguardano il diritto di voto degli stranieri nei Cantoni che accordano diritti di questo tipo. Tali domande possono riguardare azioni dirette contro i beneficiari di privilegi ed immunità o questi ultimi possono essere chiamati a testimoniare riguardo a terzi, nel qual caso è importante determinare se e a quali condizioni possono o devono presentarsi davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa svizzera. L’art. 28 ha lo scopo di chiarire la competenza informativa del DFAE. È ovvio che i dipartimenti interessati mantengono la relativa competenza d'informazione per le questioni tecniche che riguardano i rispettivi settori (ad es. per le questioni fiscali o doganali).
Allo stesso modo, nella misura in cui al Consiglio federale ed al DFAE spettano competenze nella concessione di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, il DFAE può essere chiamato a fornire informazioni al riguardo, in particolare per incoraggiare i contributi finanziari da parte di altri organi.