Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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quali i contributi volontari a beneficiari istituzionali, entrano nel campo di applicazione della regola sull'esclusione poiché presentano un carattere decisamente politico.
2.7.2 Composizione delle controversie di carattere privato in caso di immunità di giurisdizione e di esecuzione (art. 26)
Quando conclude un accordo di sede, il Consiglio federale segue la prassi di prevedervi una clausola sul regolamento delle divergenze di tipo privato. Si tratta di fissare nella convenzione l'obbligo per l'organizzazione in questione di prevedere un sistema per regolare le controversie che derivano dai contratti di cui è parte, fermo restando che l'organizzazione beneficia di un'immunità di giurisdizione che le deriva dall'accordo di sede, oppure per regolare le controversie nelle quali è implicato un funzionario dell'organizzazione che beneficia di un'immunità che l’organizzazione non può ritirare e che rende impossibile appianare il disaccordo per via giudiziaria ordinaria. L'art. 26 fissa sul piano legislativo un obbligo che il Consiglio federale ha già previsto in tutti gli accordi di sede conclusi al fine di tener conto degli obblighi che derivano dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo63.
2.7.3 Consultazione dei Cantoni (art. 27)
Il decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera64 prevede all'art. 4 che il Cantone in cui risiede l'organizzazione deve approvare gli accordi di sede o gli accordi di natura fiscale che comportano disposizioni contrarie al diritto cantonale. Questo caso è il più frequente dato che gli accordi in questione prevedono esoneri fiscali riguardanti le imposte dirette e indirette federali, cantonali e comunali. Questo decreto verrà abrogato al momento dell'entrata in vigore della legge sullo Stato ospite.
L’art. 27 va oltre quanto applicato finora ai sensi del decreto federale del 1955 dato che prevede l'obbligo per il Consiglio federale di consultare il Cantone in cui risiede il beneficiario ed i Cantoni limitrofi in tutti i casi in cui prevede di concludere un accordo non limitato nel tempo sulla la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni, cioè anche nell'ipotesi in cui l'accordo previsto non deroga dal diritto cantonale. Se l'accordo che deve essere concluso prevede una deroga al diritto fiscale del Cantone in cui ha sede il beneficiario, questo Cantone non solo deve essere consultato, ma deve anche dare formalmente la propria autorizzazione alla conclusione dell'accordo. La disposizione concerne essenzialmente la conclusione di accordi di sede o di natura fiscale. Mentre la consultazione del Cantone in cui ha sede il beneficiario è già sancita nel decreto federale del 1955, la consultazione dei Cantoni limitrofi rappresenta una novità introdotta dalla legge sullo Stato ospite. In questo modo quest'ultima si spinge oltre le esigenze poste dalla legge sulla partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)65, il cui art. 1 cpv. 1
63 RS 0.101
64 RS 192.12
65 RS 138.1