Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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2.8 Capitolo 7: Disposizioni finali

2.8.1 Disposizioni d'esecuzione (art. 31)

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare le disposizioni d'esecuzione della legge sullo Stato ospite. Sarà necessario precisare in particolare il tipo di privilegi, immunità e facilitazioni di cui potrà beneficiare ogni categoria nei limiti imposti allo Stato ospite dalle convenzioni internazionali alle quali la Svizzera aderisce.

Inoltre, il Consiglio federale può far partecipare i Cantoni o persone morali di diritto privato all'esecuzione della legge, ad esempio collaborandovi, come succede già attualmente, nel quadro della definizione e dell'attuazione della politica dello Stato ospite. Nel medesimo contesto il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi che riguardano la politica dello Stato ospite a persone morali di diritto privato, ad esempio per quel che riguarda le misure atte a migliorare le condizioni d'accoglienza e di integrazione degli "internazionali". Questo succede già in particolare per quel che riguarda il "Centro di accoglienza – Ginevra internazionale". Tale disposizione è indispensabile dato che l’art. 178 cpv. 3 della Costituzione rende obbligatoria l'esistenza di una base legale formale al fine di affidare i compiti amministrativi ad organi ed a persone di diritto pubblico o di diritto privato esterni all'amministrazione federale.

2.8.2 Abrogazione e modifica del diritto vigente (art. 32)

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono regolati negli allegati al progetto di legge. Al momento dell'entrata in vigore della legge sullo Stato ospite sarà necessario abrogare le disposizioni attualmente in vigore, sostituite ormai dalla nuova legge.

D'altronde saranno necessarie determinate modifiche legislative in un certo numero di leggi federali. Tali modifiche hanno comunque soprattutto lo scopo di adeguare la terminologia delle diverse leggi che prevedono privilegi, immunità e facilitazioni, non di ampliarne la portata o modificarne la sostanza.

Modifica della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguar-

dia della sicurezza interna67

Art. 5 cpv. 1 lett. b

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite.

Modifica della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri 68

Art. 25 cpv. 1 lett. f

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite.

Modifica della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero69