Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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Art. 7 lett. h

L'acquisizione di immobili da parte di beneficiari istituzionali di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge sullo Stato ospite deve ormai essere disciplinata solo dalla legge menzionata. Dunque è necessario abrogare la prima parte dell'art. 7 lett. h LAFE.

Art. 7 a (nuovo)

Questa nuova disposizione ha lo scopo di precisare che l'acquisizione di immobili da parte di beneficiari istituzionali di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge sullo Stato ospite rientra esclusivamente nella legge di cui sopra.

Art. 1, cpv. 2

Per le medesime ragioni si deve abrogare l'art. 16 cpv. 2 LFAIE, il cui contenuto è ripreso dall'art. 16 della legge sullo Stato ospite.

Modifica della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni)70

Art. 359 cpv. 2

L'art. 359 cpv. 2 CO prevede l'obbligo cantonale di pubblicare contratti modello per le economie domestiche private. Dal momento in cui questi contratti modello possono avere conseguenze in particolare per i domestici privati impiegati da persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge sullo Stato ospite, si rende necessario prevedere una consultazione preliminare del DFAE al momento dell'elaborazione o della modifica di questi contratto modello affinché i Cantoni possano tener conto delle specificità connesse a questi beneficiari.

Modifica della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le inden-

nità71

Art. 2 cpv. 4 lett. a

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite.

Modifica della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto72

Art. 90 cpv. 2 lett. a

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite. Le disposizioni attuali si riferiscono alla nozione di organizzazione internazionale che non viene più ripresa invariata nella legge sullo Stato ospite. Non operano distinzioni tra le diverse categorie di beneficiari previste all'art. 2 della legge sullo Stato ospite cui il Consiglio federale potrebbe accordare l'esonero dall'IVA per soddisfare le condizioni di un accordo di sede o di un accordo di natura fiscale (vedi anche il capitolo 2.3.2.3).

67 RS 120

68 RS 142.20

69 RS 211.412.41

70 RS 220

71 RS 616.1

72 RS 641.20