Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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Modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli mine-

rali73

Art. 17 cpv. 1 lett. g ed h (nuovi)

Si tratta di nuove disposizioni che comunque hanno solo lo scopo di iscrivere esplicitamente nella legge la prassi attuale per quel che riguarda l'esonero dall'imposta sugli oli minerali. Questo esonero si basa sul diritto internazionale pubblico, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, che prevede l'esonero di qualsiasi imposta diretta o indiretta federale, cantonale o comunale. Tale modifica è proposta al fine di rendere più chiaro il testo dal punto di vista giuridico.

Modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diret-

ta73

Art. 15 cpv. 1

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite.

Art. 56 lett. i

La modifica ha lo scopo di adeguare la terminologia alla legge sullo Stato ospite. Il contenuto attuale della LIFD non corrisponde alla situazione odierna, dato che si tratta in particolare di esoneri fiscali di cui beneficiano le organizzazioni intergovernative in virtù del diritto internazionale. D'altronde, la riserva della reciprocità è stata abolita poiché non può essere garantita da beneficiari istituzionali quali le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali o i tribunali internazionali.

Modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni74

Le modifiche hanno lo scopo di garantire il coordinamento con le modifiche della legge federale sull'imposta federale diretta e perseguono dunque gli stessi obiettivi.

Art. 4a (nuovo) Esoneri

Contrariamente alla legge sull'imposta federale diretta, la legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non contiene disposizioni che riguardano l'esonero per persone che beneficiano di privilegi e immunità di cui all’art. 2 cpv. 2 della legge sullo Stato ospite. Si tratta di prevedere che il beneficiario di esenzioni fiscali in virtù dell’art. 2 cpv. 2 della legge sullo Stato ospite sia esentato dalle imposte. La nuova disposizione ha il solo scopo di introdurre esplicitamente nella legge la prassi attuale per quel che riguarda gli esoneri fiscali in base al diritto internazionale. Questa modifica è proposta al fine di rendere più chiaro il testo dal punto di vista giuridico.

Art. 23 cpv. 1 lett. h

73 RS 641.61

73 RS 642.11

74 RS 642.14