Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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carattere interstatale predominante di questo tipo di organizzazione giustifica, da parte svizzera, la concessione di uno statuto particolare atto a consentirle di svolgere la sua attività in maniera indipendente, al pari delle organizzazioni intergovernative o delle istituzioni internazionali, senza che la Svizzera, in quanto Stato ospite, tragga vantaggi finanziari dalla sua presenza sul proprio territorio.

La nozione di organizzazione internazionale semi governativa è stata ripresa dal Tribunale federale in un decreto del 4 ottobre 197817. Si trattava di un ricorso contro l’approvazione da parte del Consiglio di Stato ginevrino della conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e la IATA (Associazione del trasporto aereo internazionale). Nel suo decreto il Tribunale federale precisa che, nella fattispecie, si può rilevare che alcuni autori considerano la IATA come organizzazione semi governativa. Apparentemente nello stesso senso, prosegue il TF, il Consiglio federale ha concluso con l’Unione interparlamentare – organizzazione semi ufficiale con sede a Ginevra, che non è stata istituita da un trattato intergovernativo – un accordo volto a regolamentarne lo statuto giuridico in Svizzera; l’accordo concede ai funzionari dell’ufficio dell’Unione non soltanto esenzioni fiscali ma anche, entro certi limiti, immunità di giurisdizione e altri privilegi normalmente accordati ai diplomatici (RU 1971, pag. 1602). Il Consiglio federale ha considerato che questa istituzione presentava un carattere intergovernativo predominante. […]. Non c’è quindi stato arbitrio da parte del Consiglio di stato ginevrino nel considerare la IATA un’organizzazione internazionale pubblica ai sensi dell’articolo 7 LCP. Era dunque di sua competenza accordare l’approvazione del Cantone come previsto dal DF del 1955 [concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera].

Fondandosi sul DF del 1955, il Consiglio federale ha concluso accordi con l’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA, 197618), con l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN, accordo del 17 dicembre 198619), con la Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA, accordo del 4 giugno 199220), con il Consiglio internazionale degli aeroporti (accordo del 30 gennaio 199721) e con l'Agenzia mondiale anti-doping (accordo del 5 marzo 200122). Gli accordi finora conclusi con organizzazioni di questo genere hanno tuttavia portata limitata poiché, a differenza degli accordi conclusi con le organizzazione intergovernative o con le istituzioni internazionali, sono di natura fiscale e finalizzati unicamente a disciplinare lo statuto fiscale in Svizzera delle organizzazioni in questione e del loro personale non svizzero.

2.3.1.4 Le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti e le missioni speciali (art. 2 cpv. 1 lett. d-g)

La missione diplomatica è l’antenna ufficiale di un Stato presso un altro Stato; le sue funzioni consistono sostanzialmente nel rappresentare lo Stato accreditante (Stato d’origine) presso lo Stato accreditatario (Stato ospite). Le rappresentanze accreditate presso la Svizzera sono, in genere, ambasciate con sede sia a Berna, sia in una

17 DTF 104 Ia 350

18 RS 0.192.122.748

19 RS 0.192.122.451

20 RS 0.192.122.784

21 RS 0.192.122.749

22 RS 0.192.120.240