Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare i diritti della persona lesa che promuove un’azione di responsabilità. Egli può in particolare prevedere che la persona lesa ottenga un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore o di un’altra persona che garantisce la responsabilità (lett. a). Ciò implica una significativa agevolazione per la persona lesa che rivendica un indennizzo. Giusta la lettera b il Consiglio federale può inoltre prevedere che alla persona lesa non possano essere opposte determinate eccezioni risultanti dal rapporto di garanzia. Questa disposizione crea la base legale per escludere che l’assicuratore o l’assicurato si appellino al contratto assicurativo o alla legge federale del 2 aprile 1908152 sul contratto d’assicurazione a scapito della persona danneggiata. Non deve rimetterci il danneggiato se ad esempio i ricercatori non pagano (tempestivamente) il premio assicurativo o violano in altro modo le disposizioni contrattuali o la dichiarazione di garanzia.

2.3 Capitolo 3: Condizioni supplementari per la ricerca con persone particolarmente vulnerabili

2.3.1 Sezione 1: Ricerca con persone incapaci di discernimento

2.3.1.1 Sussidiarietà (Art. 17)

La presente disposizione sancisce un principio di sussidiarietà (cfr. cifra 1.2.7.1): nei progetti di ricerca bisogna coinvolgere in primo luogo persone capaci di discernimento153, dato che solo loro possono acconsentire appieno all’intervento sulla personalità costituito dal progetto di ricerca, legittimandolo di persona154. La rinuncia totale alle sperimentazioni cliniche su persone particolarmente vulnerabili equivarrebbe tuttavia a una rinuncia insostenibile all’acquisizione di conoscenze sulla diagnosi e la cura delle malattie tipiche di queste persone (cfr. cifre 1.3.2.2 e 1.4.2). Ciò significa, ad esempio, che i bambini hanno lo stesso diritto degli adulti a un’opportunità di guarigione e a un aiuto medico effettivo155. Il consenso che legittima l’intervento sulla personalità non può essere fornito autonomamente dalla persona incapace di discernimento, ma va accordato dal rappresentante legale o dagli stretti congiunti.

In questi casi la ricerca si deve focalizzare sugli aspetti che determinano l’incapacità di discernimento, ossia l’età, la condizione o la malattia. Questi gruppi non devono essere coinvolti nella ricerca fondamentale o in progetti che non concernono la loro età, condizione o malattia.

Giusta l’articolo 16 CC156 è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità di discernimento può pertanto essere normalmente presupposta in ogni persona (ad eccezione dei bambini piccoli, delle persone affette da gravi malattie psichiche o da handicap mentali). Un individuo è di solito ritenuto capace di discernimento sempre che le circostanze effettive non indichino il contrario. Anche

152 RS 221.229.1.

153 Cfr. direttive medico-etiche concernenti la ricerca sperimentale sull’uomo, ASSM, cifra 1.5.4.

154 Honsell H (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1994, pag. 120.

155 Michael N, Forschung an Minderjährigen - Verfassungsrechtliche Grenzen, Springer Verlag, 2003, pag. 4.

156 RS 210.