Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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seguenze negative per la persona stessa che non riceverebbe le cure più adatte al suo caso se possono essere somministrate solo nell’ambito di un progetto di ricerca.

Per contro, in presenza di un progetto di ricerca senza benefici diretti, bisogna tenere conto dell’opposizione della persona incapace di discernimento: dato che il rappresentante legale o gli stretti congiunti non forniscono il consenso per il bene della persona incapace di discernimento, quest’ultima non rinuncia a un potenziale beneficio o non subisce un danno se non partecipa al progetto di ricerca.

2.3.2 Sezione 2: Ricerca con persone minorenni capaci di discernimento o persone interdette

2.3.2.1 Sussidiarietà (Art. 20)

Un progetto di ricerca con persone minorenni capaci di discernimento o persone interdette può essere svolto soltanto se conoscenze equivalenti non possono essere acquisite senza il loro coinvolgimento. Sebbene l’avamprogetto di legge attribuisca più importanza alla capacità di discernimento che non alla maturità, per principio occorre condurre la ricerca con persone adulte, capaci di discernimento, sempre che l’oggetto della ricerca non sia proprio costituito dall’età o da altri fattori rilevanti per la maturità di una persona.

2.3.2.2 Ricerca con beneficio diretto (Art. 21)

È generalmente riconosciuto che i soggetti minorenni o interdetti possono – se capaci di discernimento – acconsentire autonomamente a un trattamento medico163. Anche una persona minorenne, sempre che sia capace di discernimento, è capace di agire almeno in misura limitata. Una persona minorenne capace di discernimento può «per principio compiere qualsiasi azione negoziale». (...) L’effetto giuridico si produce tuttavia solo se il rappresentante legale fornisce il proprio consenso164. Sulla base di tale premessa e del fatto che a partire da una certa età i bambini sani possono senz’altro assumere la responsabilità per il loro corpo165, l’avamprogetto di legge concede alle persone capaci di discernimento ma minorenni o interdette un diritto di codecisione il più vasto possibile anche nel campo della ricerca.

Se si tratta di un progetto di ricerca che implica tutt’al più rischi e carichi psico-fisici minimi, i minorenni capaci di discernimento e gli interdetti possono fornire il loro consenso autonomo dopo essere stati sufficientemente informati. Ad esempio, un sedicenne può decidere senza coinvolgere i genitori se farsi medicare una piccola ferita subita durante il progetto di ricerca con un cerotto liquido piuttosto che con uno convenzionale. Tenuto conto di altre decisioni, che i minorenni capaci di discernimento possono prendere, tale libertà non appare fuori luogo. Il consenso supplementare del rappresentante legale è necessario solo se il progetto comporta rischi superiori alla soglia minima (lett. a e b). In confronto, la legge sugli agenti terapeutici va meno lontano: le persone minorenni e interdette, sebbene capaci di discernimento, non

163 DTF 114 Ia 360.

164 Honsell H, Vogt NP, Geiser T (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 359 ZGB, Helbing & Lichtenhahn, 1996, pag. 145.

165 Koren G, Healthy children as subjects in pharmaceutical research, Theoretical Medecine, 2003, tabella pag. 153.