Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo

zione a una sperimentazione non è in linea di massima rimunerata e che il soggetto si espone almeno in parte nell’interesse di terzi a un rischio per consentire l’acquisizione di conoscenze. Sarebbe ingiusto se una persona che per altruismo si espone ai rischi comportati da un progetto di ricerca deve anche rispondere per il danno che ne riporta.

La responsabilità causale include tutti i danni causati dalla morte e da lesioni personali come pure i danni materiali alla persona che partecipa a un progetto di ricerca (ad es. il danno subito per un ferimento a seguito di una caduta provocata da un capogiro dopo un prelievo di sangue). Sono pure inclusi un’indennità per perdita di sostegno in caso di decesso o un eventuale indennizzo morale in caso di lesioni corporali o decesso. La formulazione «in relazione con il progetto di ricerca» abbraccia tutti i danni la cui causa è riconducibile alla partecipazione a un progetto di ricerca. La responsabilità si estende inoltre a tutti i danni ascrivibili ad azioni improprie commesse dalle persone coinvolte nel progetto, segnatamente i probandi, i medici e i loro collaboratori. Sono invece esclusi i danni che si sarebbero prodotti a prescindere dal progetto di ricerca ma che insorgono in concomitanza con esso (ad es. un colpo apoplettico durante un colloquio psicologico oppure un peggioramento dello stato di salute a causa di malattie preesistenti). Dal punto di vista temporale sono inclusi tutti i danni causati dall’inizio del progetto fino a alla sua conclusione.

Per il rimanente, in virtù del capoverso 2, vigono le disposizioni applicabili nel caso concreto, in particolare per la prescrizione dell’azione di risarcimento e un’eventuale colpa propria. Se la relazione tra ricercatori e soggetti è retta dal diritto privato, trovano applicazione le disposizioni contemplate dal Codice delle obbligazioni in materia di atti illeciti; se è retta dal diritto pubblico quelle previste in materia di responsabilità dalla Confederazione (legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità150) o dai Cantoni. In tal modo si escludono ordinamenti contrattuali di tenore diverso in materia di responsabilità. Di riflesso, gli accordi che ad esempio escludono o limitano a priori il risarcimento sono nulli.

2.2.3.2 Garanzia (Art. 16)

Per determinati progetti di ricerca con persone, il Consiglio federale può prevedere che la responsabilità sia garantita tramite un’assicurazione o in altra forma (cpv. 1). Una garanzia è sempre indicata nei casi in cui esiste il pericolo che la persona assoggettata all’obbligo del risarcimento non sia in grado di indennizzare il danno causato, ad esempio per impossibilità finanziaria, a causa dell’ammontare del danno, della probabilità che il danno si verifichi o per altri motivi. Lo stesso vale se si prevede che la persona danneggiata possa imporre il diritto al risarcimento solo con grandi difficoltà. In tali casi la responsabilità finirebbe nel nulla. La norma potestativa consente inoltre al Consiglio federale di derogare a tale obbligo per determinati tipi di progetto, ad esempio per progetti che comportano solo rischi e carichi psicofisici minimi per la salute di persone adulte e capaci di discernimento. Infine, grazie a questa disposizione, il Consiglio federale può fissare la portata di un eventuale obbligo di garanzia. In questo contesto si potrebbe imporre un limite alla somma da garantire oppure una garanzia proporzionata alla responsabilità con l’obbligo di garantire solo il danno per i rischi essenziali151.

150 RS 170.32.

151 Ciò non si ripercuote sulla garanzia a tenore dell’art. 16.