Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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seguenze del rifiuto del consenso v. commento all’art. 26 cpv. 2). Il materiale biologico e i dati possono anche essere distrutti, sempre che il donatore non debba sottoporsi a una postterapia per la quale essi possano eventualmente servire.
2.2.1.4 Diritto all’informazione e a non sapere (Art. 11)
Il diritto all’autodeterminazione di ogni individuo include il diritto di rinunciare all’informazione (cpv. 3). Se da un progetto di ricerca si attendono risultati che per la persona interessata possono comportare l’accertamento, la cura o misure terapeutiche di prevenzione di gravi malattie, già insorte o di temuta futura insorgenza, il paziente ha il diritto di rinunciare alla relativa informazione. Del resto, in particolare in merito ai capoversi 2 e 3 si rinvia al commento all’articolo 36.
2.2.1.5 Revoca del consenso (Art. 12)
Giusta il capoverso 1 la persona interessata ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza formalità e senza addurne i motivi.
A tenore del capoverso 2 la persona interessata che decide di esercitare il proprio diritto di revoca deve essere informata su eventuali conseguenze per la sua salute. Bisogna ad esempio informarla sulle modalità per interrompere senza conseguenze l’assunzione di un certo medicamento e sulle ripercussioni di un’interruzione repentina.
2.2.2 Sezione 2: Protezione contro rischi e inconvenienti
2.2.2.1 Principi (Art. 13)
Il capoverso 1 recita che i rischi e gli inconvenienti, cui potrebbero essere esposti i partecipanti a un progetto di ricerca, devono essere ridotti al minimo146. Va rilevato che i rischi e gli inconvenienti dipendono dai metodi scientifici e dalle conoscenze nelle singole discipline. Va sempre applicato il metodo che comporta i rischi e i carichi minori. Occorre inoltre adottare già in sede di pianificazione del progetto, a seconda della situazione concreta, tutti i provvedimenti a tutela dei soggetti.
Per quanto concerne la ricerca sull’essere umano, ai sensi del capoverso 2 il rischio e gli inconvenienti non devono essere sproporzionati rispetto al possibile beneficio. Ponderando rischi e benefici occorre verificare in particolare se il progetto apporta un beneficio diretto o indiretto. Se ci si può attendere un beneficio diretto, si possono correre rischi maggiori. Viceversa, il rischio deve essere minimo se il soggetto non trarrà probabilmente nessun beneficio diretto dalla ricerca (cfr. cifra 1.2.7.1). In questo senso, una persona ammalata di cancro sottoposta a una certa terapia nell’ambito di un progetto di ricerca può essere esposta a un rischio maggiore rispetto a una persona che soffre di acne e partecipa a uno studio comparativo sui farmaci contro questa patologia. È tuttavia impossibile definire in termini assoluti il rapporto tra rischi e benefici. Lo si può fare solo in termini relativi e in casi puntuali riferiti a un pro-
146 Cfr. art. 21 del protocollo aggiuntivo concernente la ricerca sull’essere umano (cfr. cifra 1.7.1.2) come pure Maio G, Ethik der Forschung am Menschen, Verlag frommann-holzboog, 2002, pag. 109.