Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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ispettori non consiste nell'allestire statistiche, seppur importanti, bensì nell'effettuare controlli. Essi approvano espressamente il capoverso 3 poiché impedisce ai Cantoni di sottrarsi al loro obbligo evitando di firmare la convenzione.

Travail.Suisse ritiene che inizialmente bisognerebbe sperimentare questo tipo di convenzione sulle prestazioni. A tal fine la convenzione dovrebbe includere in particolare fattori di gestione incentrata sulle risorse (bisognerebbe ad esempio definire la frequenza dei controlli). Soltanto in un secondo tempo si potrebbero prevedere anche altri elementi di gestione incentrata sui risultati. Sarebbe inoltre opportuno coinvolgere i membri delle Commissioni tripartite cantonali nel processo di elaborazione delle convenzioni sulle prestazioni e nella consultazione sulla sua versione finale.

Nei loro pareri i Cantoni criticano, per quanto riguarda le convenzioni sulle prestazioni, gli indicatori di misura dei risultati e la mancanza di trasparenza delle spese di controllo. In relazione agli indicatori di misura dei risultati, essi ritengono che sia preferibile non definirne ma limitarsi a misurare i risultati e lasciare ai Cantoni la libertà di stabilire come raggiungerli. E questo a maggior ragione se si considera che non esistono ancora indicatori di misura dei risultati validi. Il Cantone di Sciaffusa sostiene inoltre che indicatori poco ponderati possono alterare i risultati delle misure e la valutazione di un Cantone, che poi potrebbero essere inseriti in una classifica e resi pubblici. A suo parere, esperienze negative a tal riguardo sono già state fatte dagli organi d'esecuzione della LADI.

3.6 Art. 16c Compiti degli ispettori

Dai pareri relativi all’articolo 16c è emerso che determinati compiti contemplati nell’ordinanza non rientrano nel campo di competenza degli ispettori. Più volte si è fatto notare che, conformemente alla legge, la ricerca di un accordo spetta alle Commissioni tripartite. La lettera e dovrebbe pertanto essere stralciata.

È stato accolto favorevolmente, in particolare dai Cantoni di Sciaffusa e di Appenzello, il fatto che l’articolo 16c (lett. b, c e d) prenda in considerazione non soltanto le attività di controllo "visibili" (sul posto), ma anche i lavori conseguenti a tali controlli, indispensabili per stabilire con esattezza la situazione ed emettere una valutazione finale. Alcuni ritengono tuttavia (Cantone di San Gallo e Fédération des entreprises romandes) che l'elenco dei compiti sia troppo restrittivo e che non dovrebbe essere esaustivo. Il Cantone di Argovia ha formulato proposte concrete riguardo all'ampliamento del mansionario degli ispettori. Propone di aggiungere all’elenco dei compiti di cui all’articolo 16c le seguenti attività che, a suo parere, sono indispensabili perché dettate dalla pratica:

¾ ripartizione delle notifiche in funzione dell'organo competente (organi paritetici o Commissioni tripartite)

¾ controllo di tutti gli elementi oggetto dell’obbligo di notifica (non solo delle condizioni di lavoro), compresi gli accertamenti successivi

¾ imposizione di sanzioni per le infrazioni alla legge secondo l’articolo 9 capoverso 2 della legge sui lavoratori distaccati e procedimento in caso di altre infrazioni all’obbligo di notifica