Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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Nei loro pareri i Cantoni respingono chiaramente la prescrizione di un numero concreto di ispettori. Il numero di ispettori dovrebbe essere determinato in funzione dei bisogni futuri e non in base a dati relativi al passato; solo così infatti il numero degli ispettori e i costi risultanti corrisponderebbero alle esigenze effettive (Sciaffusa). Alcuni Cantoni (Zurigo e Sciaffusa) ritengono inoltre che il criterio di base per determinare il numero di ispettori, ossia il numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro, non tenga conto né dei bisogni né degli obiettivi che si intendono raggiungere. La densità delle relazioni economiche con i Paesi limitrofi e il tipo di attività economiche predominanti sul mercato cantonale del lavoro costituirebbero per il Cantone di Zurigo dei criteri più pertinenti. Il Cantone di Turgovia mette inoltre in dubbio la pertinenza della lettera c di questo articolo, in quanto l’assoggettamento dei settori a un CCL di obbligatorietà generale può cambiare rapidamente. L’Unione sindacale svizzera e l’UNIA condividono quest’opinione. L’Unione svizzera delle arti e mestieri propone di completare l’articolo 16a lettera c come segue: "[....] contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale; in caso di assoggettamento, i controlli spettano innanzitutto agli organi paritetici". Essa motiva questa proposta adducendo la necessità di sfruttare il know-how degli organi paritetici nazionali in materia di controllo delle condizioni lavorative e salariali.

3.5 Art. 16b Convenzione sulle prestazioni

La grande maggioranza dei Cantoni si è opposta alla formulazione attuale dell’articolo 16b. È stato criticato in particolare il capoverso 3; la maggioranza dei Cantoni ne auspica in effetti lo stralcio. La maggioranza non ritiene accettabile il fatto che il Dipartimento federale dell’economia possa imporre una convenzione sulle prestazioni mediante decisione formale. Il progetto concreto della convenzione sulle prestazioni non è stato discusso nell’ambito dell’incontro consultivo. Essendo comunque in stretta relazione con l’ordinanza, in questa sede riassumiamo i pareri in merito alla convenzione sulle prestazioni.

Per quanto riguarda l’articolo 16b, l’AUSL ha formulato il seguente parere, condiviso dai Cantoni : "Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e l’AUSL vanno coinvolte, nell'ambito di un'organizzazione di progetto, nella preparazione delle convenzioni sulle prestazioni, raccomandate ma non imposte dalla legge sui lavoratori distaccati, e nell’allestimento degli strumenti necessari all'applicazione delle misure di accompagnamento. Per il primo anno occorre introdurre a titolo sperimentale, e in nessun caso mediante decisione formale, una prima convenzione non firmata, i cui risultati dovranno essere costantemente valutati. Analogamente alla convenzione sulle prestazioni basata sui risultati che disciplina l’esecuzione della LADI, la convenzione dovrà definire degli obiettivi e i risultati da raggiungere ma non dovrà prescrivere i mezzi per raggiungerli. Bisognerà tener conto del fatto che i Cantoni non possono essere chiamati a rispondere interamente dell'attività delle Commissioni tripartite".

Il PS e l’Unione sindacale svizzera approvano il fatto che le convenzioni sulle prestazioni concernenti il finanziamento degli ispettori da parte della Confederazione e dei Cantoni prendano in considerazione anche determinati elementi relativi alle prestazioni. Osservano tuttavia che il principale compito degli