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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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allevamento equino (art. 115 e 147); aiuto alla consulenza per iniziative di progetto regionali (art. 136).

Diritto fondiario rurale (LDFR) e diritto sull’affitto agricolo (LAAgr)

L’obiettivo è di promuovere e agevolare l’evoluzione strutturale nell’agricoltura. L’aumento della dimensione minima prevista per le aziende agricole comporterà una riduzione delle aziende rilevate all'interno della famiglia al valore di reddito e gestite a titolo accessorio contemporaneamente allo svolgimento di un’altra professione. La soppressione dei limiti di prezzo nel diritto fondiario rurale e dei limiti di fitto per singoli fondi dovrebbe contrastare la tendenza attualmente in atto secondo cui proprietari fondiari che non sono contadini di professione coltivano i loro terreni invece di venderli o affittarli. Le modifiche proposte non intaccano il tenore essenziale delle due leggi, ossia il principio del coltivatore diretto e la tutela dell’affittuario per motivi sociali.

Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura

Gli adeguamenti proposti a favore delle aziende contadine familiari consistono nella soppressione del limite di reddito per gli agricoltori indipendenti e in un aumento degli assegni per figli. A tal fine saranno necessari mezzi finanziari federali supplementari per 20 milioni di franchi annui, oltre agli involucri finanziari già previsti.

Legge sulle derrate alimentari e legge sulle epizoozie

Con la progressiva apertura delle frontiere occorre che le esportazioni contribuiscano maggiormente alla creazione di valore aggiunto delle derrate alimentari prodotte in Svizzera. Per agevolare l’accesso dei nostri prodotti ai mercati europei dobbiamo prevedere delle normative equivalenti in materia di igiene. Nel corso dell’estate è stata condotta una consultazione sulle relative disposizioni a livello di ordinanza. L’obiettivo dell’equivalenza è stato accolto con particolare favore. La sua realizzazione richiede alcuni adeguamenti di leggi che sono contemplati nella presente documentazione per la consultazione.

Gli involucri finanziari per complessivi 13 458 milioni di franchi sono leggermente inferiori (0,2%) ai mezzi finanziari disponibili per il quadriennio in corso. In seguito alla riduzione del livello dei prezzi, il reddito del settore agricolo passerà da circa 3 a 2,5 miliardi di franchi, con una diminuzione annua del 2,4 per cento. Al fine di mantenere il potere d'acquisto del reddito medio per azienda, l'evoluzione strutturale deve raggiungere il 3,2 per cento all'anno.

La procedura di consultazione dura dal 14 settembre al 16 dicembre 2005. Dopo che saranno stati esaminati i risultati della consultazione, nella primavera 2006 il Consiglio federale dovrebbe sottoporre alle Camere il messaggio relativo alla Politica agricola 2011. Ammesso che le consultazioni parlamentari si concludano entro la metà del 2007, le modifiche di legge potranno entrare in vigore per il 1° gennaio 2008, contemporaneamente al nuovo involucro finanziario.

XI