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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
pre-emergenza e di granulati è possibile unicamente con un'autorizzazione speciale delle istanze cantonali competenti. Nonostante tutti gli sforzi già profusi per un impiego mirato dei prodotti fitosanitari, talvolta viene rilevata la presenza di residui nei corsi d'acqua o nella falda (rapporto NAQUA dell'UFAFP e dell'UFAEG). Viste le condizioni climatiche che caratterizzano il nostro Paese, per la maggior parte delle colture è indispensabile un minimo di protezione contro le malattie e i parassiti. Dal profilo agronomico, nuove restrizioni dell'impiego non sarebbero per nulla accettate e comporterebbero vantaggi trascurabili. Si potrebbe tuttavia evitare in modo ottimale le perdite di PTP nei corsi d'acqua. La problematica concerne innanzitutto gli erbicidi.
Proposta di modifica
Le misure fitosanitarie devono essere conformi ai principi della produzione integrata e soprattutto vanno tenute in considerazione le soglie nocive. I prodotti fitosanitari omologati in Svizzera sono attualmente oggetto di riesame. In seguito a questa revisione, tutti i prodotti fitosanitari considerati saranno ritenuti equivalenti dal punto di vista ecotossicologico. Le attuali esigenze concernenti l'impiego di erbicidi in preemergenza e la scelta dei prodotti fitosanitari saranno quindi superflue. Per contro, occorrerà rafforzare la protezione delle acque predisponendo delle fasce inerbite lungo i corsi d'acqua, le strade e i sentieri al fine di prevenire il dilavamento e l'erosione. Numerosi studi hanno evidenziato il positivo impatto di fasce inerbite predisposte al fine di evitare il convogliamento dei prodotti fitosanitari al di fuori delle particelle coltivate. Le larghezze minime previste per queste fasce inerbite sono di 6 metri lungo le acque superficiali e di 3 m (al posto degli attuali 0,5 m) lungo le strade e i sentieri provvisti di canalizzazioni. Non è stata fissata una data di sfalcio di queste fasce inerbite, mentre è vietato l'apporto di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Se gli oneri della compensazione ecologica sono ottemperati, le fasce inerbite possono essere considerate come SCE ai fini della PER e danno diritto ai relativi contributi.
Questo cambiamento di sistema sarà tuttavia possibile soltanto a conclusione del riesame dei prodotti fitosanitari.
Conseguenze
¾ Flessibilità nella scelta degli erbicidi e nell'organizzazione del lavoro, poiché
tutti i prodotti omologati saranno utilizzabili;
¾ l’allargamento delle fasce inerbite permetterà una protezione non soltanto con-
tro il dilavamento dei prodotti fitosanitari ma anche contro l'erosione;
¾ gli elementi di questo provvedimento sono facilmente controllabili e misurabili
sul terreno.
Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti per il 1° gennaio 2008