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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

La soglia minima del fabbisogno in termini di lavoro per ottenere i pagamenti diretti è fissata attualmente a 0,25 unità standard di manodopera (USM). L'USM e il volume di lavoro minimo necessario costituiscono un criterio di differenziazione appropriato e incontestato. Considera sia la gestione delle superfici sia la detenzione degli animali in un'azienda.

Benché il limite USM sia tuttora oggetto di controversia, prevalgono le rivendicazioni a favore di un suo innalzamento nella regione di pianura. Le mozioni Leu (04.3481) e Schwaller (04.3517), ad esempio, chiedono l'innalzamento da 0,5 a 0,6 USM.

La tabella 41 mostra gli effetti di un innalzamento della soglia a 0,5 USM. Dalla tabella emerge che l'esclusione delle piccole aziende ha effetti minimi sulla mobilità dei terreni e, quindi, sulla competitività. Le superfici che diventerebbero disponibili sono troppo esigue. Se tutte le aziende agricole ormai escluse nella regione di pianura cessassero l'esercizio, quelle rimanenti potrebbero ampliare la loro superficie di circa 0,8 ettari. Inoltre, si può supporre che non pochi gestori troverebbero rimedio a questa nuova soglia ampliando la superficie della propria azienda oppure affittando terreni. Questo fenomeno potrebbe addirittura accrescere temporaneamente la domanda di terreni agricoli. Anche il potenziale di risparmio sarebbe minimo perché le superfici interessate, salvo rare eccezioni, sarebbero gestite da aziende al beneficio dei contributi. La soglia per l'ottenimento dei pagamenti diretti va quindi mantenuta al livello attuale. Non vanno neppure modificati i coefficienti USM che sono stati recentemente adeguati nel quadro della PA 2007 e non necessitano quindi di una nuova verifica.

Tabella 41 Effetti di un innalzamento del volume di lavoro minimo neces-

sario da 0,25 a 0,5 USM1

> 0,25 USM > 0,50 USM Differenza

Regione di pianura (proposta):

Numero di aziende 24 112 21 485 -2 627 ha SAU 477 902 456 155 -21 747

Regione collinare e regione di montagna (nessu-

na modifica prevista) :

Numero di aziende 32 816 28 758 -4 061 ha SAU 549 909 529 951 -19 954 1

Base SIPA 2004:

Fonte: UFAG

Altri criteri di esclusione delle aziende a titolo di svago, come reddito minimo proveniente da un'attività agricola, quota di reddito derivante dall'agricoltura oppure esercizio a titolo principale, importo minimo di pagamenti diretti, sono stati discussi e respinti in vista delle prospettate semplificazioni e anche per la difficile applicabilità nonché per il maggior onere amministrativo.