Progetto
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 207Fedlex · Progetto
Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
2.2.2.1.3 Semplificazione delle procedure e riduzione dell'onere amministrativo
Coordinamento dei controlli
Disciplinamento attuale
L'inizializzazione e l'esecuzione degli oneri sanciti in diverse legislazioni come quella agricola, quella sulle derrate alimentari e quella veterinaria sono attuate sotto la sorveglianza dei diversi uffici federali o cantonali. D'altro canto, prestazioni supplementari nel settore delle label sono fornite ed eseguite da privati. A livello federale le istruzioni in materia di controllo non sono sufficientemente coordinate. Inoltre esse non sono armonizzate con le label private. Ne derivano quindi non soltanto doppioni ma anche lacune nei controlli e un'importante onere amministrativo per tutte le parti interessate.
Proposta di modifica
Per garantire questo coordinamento occorre introdurre nella legge sull'agricoltura un articolo che consente alla Confederazione di coordinare le attività di controllo esercitate nelle aziende agricole dalla Confederazione, dai Cantoni e, nella misura del possibile, da organizzazioni private. Questi controlli dovranno essere eseguiti in modo indipendente e competente, tenendo conto del rischio e dei controlli già effettuati dagli stessi agricoltori, e dovranno rispettare gli standard internazionali. Il rilevamento dei dati deve essere coordinato. I dati vanni selezionati per essere messi a disposizione di tutti gli interessati in funzione dei loro compiti.
Conseguenze
¾ I controlli multipli effettuati negli stessi settori, ma anche le lacune constatate
nell'esecuzione saranno eliminati;
¾ dopo un periodo introduttivo, l'onere per la Confederazione, i Cantoni, i titolari
di label e le aziende agricole diminuirà rispetto a quello attuale;
¾ il rilevamento online dei dati costituisce una base solida per il coordinamento
dei controlli.
Æ Adeguamento degli articoli 181 e 185 LAgr, armonizzazione delle attività di
controllo
Controllo autonomo e controllo esterno sulla base di una classificazione (rating)
Disciplinamento attuale
L'articolo 66 capoverso 4 lettera a OPD prevede che i controlli debbano essere effettuati, in primo luogo, in tutte le aziende che fanno richiesta di contributi per la prima volta, in secondo luogo, in tutte le aziende nelle quali sono state verificate lacune in occasione di controlli effettuati nell'anno precedente e, in terzo luogo, in almeno il 30 per cento delle aziende scelte a caso.