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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
nante il giorno di riferimento. I dati raccolti sono trasmessi alla Confederazione e gestiti con il sistema SIPA99 .
Parallelamente a ciò, in virtù della legislazione sulle epizoozie, i Cantoni devono annunciare alla banca dati sul traffico di animali tutti i detentori di animali a unghia fessa (non soltanto le aziende agricole, ma anche i macelli, le aziende d'estivazione, i mercati di bestiame ecc.). Per quanto riguarda i bovini, il controllo del traffico degli animali esige inoltre che i detentori di animali annuncino di volta in volta alla banca dati gli arrivi (comprese le nascite) e le partenze di animali.
Per ridurre l'onere amministrativo degli agricoltori, si prevede di mettere i dati reciprocamente a disposizione degli interessati in questi due settori evitando così i doppioni. Questo significa per esempio che la BDTA SA si procura presso il SIPA i dati concernenti l'azienda e il gestore e fornisce di rimando, a partire dai dati esistenti sui bovini, le cifre relative agli effettivi di animali secondo la modalità definita, al fine di permettere il calcolo dei pagamenti diretti. Per questo è essenziale disporre di un registro delle aziende uniforme che possa essere utilizzato sia dalla BDTA SA sia dal SIPA.
Una volta registrati nella banca dati sul traffico di animali gli spostamenti di animali delle altre specie di animali a unghia fessa (suini, ovini e caprini), le cifre della BDTA SA concernenti gli effettivi di animali potranno servire per il calcolo dei pagamenti diretti per queste specie di animali. La prevista introduzione dell'obbligo di notifica alla banca dati del traffico di animali per gli spostamenti a scopo di estivazione potrebbe servire quale base per il versamento dei contributi di estivazione.
L'esecuzione dei pagamenti diretti spetta ai Cantoni che ne avranno la competenza anche in futuro. Al fine di semplificare i compiti amministrativi degli agricoltori, l'U-FAG deve poter contare sulla stretta collaborazione dei Cantoni ed esaminerà con essi la possibilità di avviare un progetto comune.
Per l'UFAG è prioritario semplificare i compiti amministrativi a livello di aziende agricole. Un gruppo di lavoro ha quindi esaminato diverse possibilità tecniche ed ha elaborato un modello, in base al quale si prevede di mettere i dati raccolti a disposizione dei fornitori e degli utilizzatori di dati (agricoltori, Cantoni, organizzazioni di controllo ecc.), in funzione delle necessità e dei compiti rispettivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. L'accesso selettivo ai dati sarà uniformato a livello federale. Dal profilo tecnico, è possibile completare i dati con un riferimento spaziale e visualizzarli mediante un sistema di informazione geografica.
Un'altra soluzione prospettata potrebbe essere la creazione di un portale Internet che permetta a tutti gli interessati di accedere direttamente ai dati per la cui consultazione sono autorizzati. Ogni utente otterrebbe dal sistema centralizzato le indicazioni necessarie e aggiornerebbe direttamente nel sistema i dati di sua competenza. Questo significa per esempio che gli agricoltori possono inserire personalmente i loro dati, che i Cantoni garantiscono la plausibilità dei dati in questo sistema, che le organizzazioni di controllo ottengono dal sistema o si vedono attribuire da quest'ultimo i dati necessari per il loro mandato di controllo e che, dal canto loro, inviano direttamente al sistema i risultati dei loro controlli. Gli utenti successivi, come le organizzazioni di label, potrebbero beneficiare dei risultati di questi lavori riducendo no-
99 Sistema di informazione sulla politica agricola; banca dati dell’UFAG per l'amministrazione dei pagamenti diretti.