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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)

tevolmente o eliminando il proprio carico di lavoro connesso alla raccolta dei dati e potrebbero contribuire così a una riduzione generale dei costi.

Un sistema globale permetterebbe di utilizzare efficacemente i dati, rilevati una sola volta, nonché i risultati di lavori favorendo in generale la creazione di una base di dati uniforme e standardizzata. Inoltre, con questo sistema l'onere lavorativo causato dagli adeguamenti diminuirebbe notevolmente rispetto al sistema decentralizzato attuale. Un'architettura modulare favorirebbe inoltre la connessione con altri sistemi d'informazione (federali), riducendo così l'onere lavorativo dovuto all'eventuale utilizzazione di interfacce, e accrescerebbe i vantaggi.

Per ancorare queste intenzioni nel nostro sistema giuridico, è necessario completare la base legale formale che figura nell'articolo 185 aggiungendo i capoversi 5 e 6. Altri adeguamenti della legge sull'agricoltura e della legge sulle epizoozie non sono necessari. Occorre tuttavia prevedere numerosi adeguamenti più o meno importanti a livello di ordinanze, segnatamente quella sui dati agricoli, quella concernente la banca dati sul traffico di animali, quella sulla terminologia agricola, (valori UBG semplificati), quella sui pagamenti diretti, quella sui contributi nella campicoltura, quella sui contributi d'estivazione e quella sulla qualità ecologica per tutto ciò che attiene alla presentazione delle richieste, al calcolo dei contributi in base ai dati della BDTA nonché alle modalità di pagamento dei contributi.

Conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD ; RS 235.1), il Consiglio federale definirà nel dettaglio a livello di ordinanza, fra l'altro, la responsabilità per la protezione dei dati, il rilevamento, la registrazione, la trasmissione e l'utilizzazione dei dati nonché i diritti di accesso.

Æ Adeguamento dell'articolo 185 LAgr, rilevamento dei dati mediante un

sistema gestito centralmente

Æ Adeguamento dell'ordinanza sui dati agricoli al più presto per il 1°gennaio 2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali al

più presto per il 1° gennaio 2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza sulla terminologia agricola al più presto per il

1 gennaio 2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza sui pagamenti diretti al più presto per il 1° gennaio

2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza sui contributi nella campicoltura al più presto per il

1° gennaio 2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza sui contributi d'estivazione al più presto per il

1° gennaio 2008

Æ Adeguamento dell'ordinanza sulla qualità ecologica al più presto per il 1°gennaio

2008

2.2.2.2 Pagamenti diretti generali

La figura 47 mostra il sistema dei pagamenti diretti generali. Essi comprendono, da una parte, i contributi versati per l'insieme della superficie agricola utile e, dall'altra, i contributi riservati alla regione collinare e a quella di montagna. Si prefiggono di garantire la gestione e la cura dell'intera superficie agricola e di considerare le difficoltà di gestione nella regione collinare e in quella di montagna.