Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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disporre. Il limite inferiore è dato invece dal capitale di base. Il terzo parametro da prendere in considerazione è il cosiddetto capitale azionario emesso, che corrisponde in linea di massima all'attuale nozione di capitale azionario e sta a indicare lo stato corrente del capitale azionario.

Il capitale azionario può essere aumentato e ridotto entro i limiti costituiti dal capitale massimo e dal capitale di base, a meno che l'assemblea generale non disponga altrimenti. L'autorizzazione è valida 5 anni al massimo (art. 653r cpv. 1, 653s cpv. 1 n. 2); la stessa durata massima è prevista per l'aumento autorizzato dal capitale dalla seconda direttiva europea in materia di diritto delle società117.

Il termine decorre dalla deliberazione dell'assemblea generale (art. 653r cpv. 6), come in caso di aumento ordinario e aumento condizionale del capitale. Allo scadere del termine, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative alla forbice di capitale, a meno che l'assemblea generale non proroghi l'autorizzazione (art. 653s cpv. 2). L'abrogazione non richiede l'atto pubblico (si veda anche il n. 3.1.14).

Il capitale massimo non deve eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio, mentre il capitale di base non dev'essere inferiore alla metà del capitale iscritto (art. 653r cpv. 2.), fermo restando che occorre raggiungere il capitale minimo di 100 000 franchi previsto dalla legge (art. 621 CO). L'assemblea generale può quindi concedere al consiglio d'amministrazione un margine di manovra considerevole nel definire la struttura del capitale.

La diffida ai creditori non viene operata ogniqualvolta il consiglio d'amministrazione decide una riduzione del capitale. Nell'ambito della forbice di capitale, la tutela dei creditori viene infatti anticipata, in quanto i creditori vengono diffidati prima che l'assemblea generale deliberi l'introduzione della forbice di capitale. Ciò vale anche per la stesura della relazione di verifica da parte di un perito revisore abilitato (art. 653l seg.; si veda il

n. 2.3.2). La diffida ai creditori e la relazione di verifica sono nondimeno indispensabili soltanto se viene definito un capitale di base il cui importo è inferiore a quello iscritto nel registro di commercio.

L'assemblea generale può limitare il margine di manovra del consiglio d'amministrazione stabilendo oneri e condizioni (art. 653r cpv. 3, art. 653s cpv. 1 n. 3). Può in particolare prevedere che il consiglio d'amministrazione possa unicamente aumentare o ridurre il capitale azionario (art. 653s cpv. 1 n. 3). Nel primo caso, la forbice di capitale coincide in pratica con l'attuale aumento autorizzato del capitale, il quale diviene pertanto superfluo e può essere abrogato.

Nel secondo caso, la forbice di capitale si tradurrebbe invece in una riduzione autorizzata del capitale, istituto che il diritto vigente non prevede (si veda il n. 3.16.2).

Benché sia libera di delegare talune decisioni al consiglio d'amministrazione (è il caso

p. es. di quelle riguardanti il diritto d'opzione; si veda l'art. 653s cpv. 1 n. 7), l'assem-

117 Art. 25 della direttiva 77/91/CEE.