Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.1.21 Art. 656a e 656b: Buoni di partecipazione

L'attuale sistema dei buoni di partecipazione permane sostanzialmente immutato e non viene sostituito dalle azioni con diritto di voto latente119 (si veda il n. 2.3.6).

L'avamprogetto non limita più il capitale di partecipazione al doppio del capitale azionario (l'art. 656b cpv. 1 CO viene infatti abrogato). Le imprese potranno pertanto definire liberamente il proprio capitale azionario e il proprio capitale di partecipazione, beneficiando così di un più ampio margine di manovra nello strutturare l'assetto del capitale. Occorrerà comunque disporre di un capitale minimo pari a 100 000 franchi.

A differenza delle azioni, i buoni di partecipazione potranno essere al portatore (art. 656a cpv. 1), così da garantire un margine di manovra adeguato alle imprese. Poiché non hanno diritto di voto, i partecipanti non possono influenzare il processo decisionale della società. L'emissione di buoni di partecipazione al portatore non pone pertanto alcun problema in relazione con le raccomandazioni del GAFI (si veda il n. 2.3.5).

De lege lata, le procedure di aumento autorizzato e condizionale del capitale possono essere utilizzate per costituire un capitale di partecipazione. La forbice di capitale potrà ora essere sfruttata per aumentare o ridurre il capitale di partecipazione (art. 656a cpv. 4).

Il nuovo articolo 656b tiene conto della soppressione del tetto massimo previsto per il capitale di partecipazione. Nel calcolare il tetto massimo determinante per l'acquisto di azioni proprie, il capitale di partecipazione non deve più essere addizionato al capitale azionario (art. 656b cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 659)120: capitale azionario e capitale di partecipazione vanno infatti calcolati separatamente. In caso contrario, dato che secondo l'avamprogetto il capitale di partecipazione può essere un multiplo del capitale azionario, potrebbe infatti accadere che una società acquisti tutte le proprie azioni tranne una. In tal caso la società disporrebbe di un unico azionista che, a seconda del valore nominale dell'azione, potrebbe controllare l'impresa grazie a una partecipazione finanziaria modesta (art. 659 cpv. 1), snaturando in tal modo il concetto di società anonima.

La separazione tra azionisti e partecipanti si applica anche ad altri diritti, come quello di chiedere l'istituzione di un esame speciale (art. 697a segg.; si veda il n. 3.1.34). Pur comportando lo svantaggio che azionisti e partecipanti non possano più unire le forze per chiedere l'istituzione di un esame speciale, tale soluzione consente nondimeno di eseguire un esame anche quando il capitale azionario è relativamente modesto rispetto al capitale di partecipazione.

119 HANS CASPAR VON DER CRONE, Rapporto concernente una revisione parziale del diritto della società anonima: azioni senza valore nominale, (versione tedesca pubblicata in REPRAX 1/02 pag. 1 segg., pag. 20).

120 Il cpv. 2 prevede poi una modifica di natura terminologica: in luogo di «verifica speciale» si parla ora di «esame speciale».