Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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blea generale è tenuta a deliberare su talune questioni determinate118, quali ad esempio il capitale massimo e il capitale di base, la durata dell'autorizzazione, il numero e il valore nominale delle azioni (art. 653s cpv. 1 n. 1, 2, 4). Altri aspetti (ad es. le eventuali restrizioni alla trasmissibilità delle azioni) per essere validi devono figurare nello statuto (art. 653s cpv. 1 n. 6).
L'articolo 653r capoverso 4 stabilisce che il capitale azionario può essere aumentato, nei limiti fissati dalla forbice di capitale, anche mediante un aumento condizionale. In tal caso sono applicabili sia le disposizioni sulla forbice di capitale, sia quelle sull'aumento condizionale; occorrerà dunque attenersi alla norma più severa.
La deliberazione dell'assemblea generale sull'introduzione della forbice di capitale deve essere notificata all'ufficio del registro di commercio entro trenta giorni (art. 653r cpv. 5).
3.1.19 Art. 653t, 653u, 653v: Modifica del capitale, tutela dei creditori
Il consiglio d'amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti definiti dall'autorizzazione dell'assemblea generale (art. 653t cpv. 1). Se sono ad esempio previsti un capitale massimo e un capitale di base rispettivamente di 600 000 e 200 000 franchi (e, al momento dell'introduzione della forbice, il capitale azionario iscritto nel registro di commercio è pari a 400 000 franchi), il consiglio d'amministrazione è dunque libero di portare il capitale a 500 000 franchi, per poi ridurlo a 200 000 e riportarlo nuovamente a 600 000 franchi.
Ogniqualvolta aumenta o riduce il capitale, il consiglio d'amministrazione è tenuto a compiere i necessari accertamenti e a modificare di conseguenza lo statuto. Deve inoltre emanare le disposizioni necessarie, sempre che non siano contemplate dalla deliberazione dell'assemblea generale. Entro trenta giorni dalla modifica del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione deve inoltre notificare per iscrizione all'ufficio del registro di commercio, nella forma prescritta, l'avvenuta modifica del capitale (art. 653t cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 931a; si vedano i n. 3.1.7 e 3.8.4).
Sempre che la legge non disponga altrimenti, le norme sull'aumento ordinario e condizionale del capitale e quelle sulla riduzione ordinaria sono applicabili per analogia (art. 653t cpv. 2). La decisione del consiglio d'amministrazione relativa all'aumento del capitale deve ad esempio indicare la specie dei conferimenti (conferimento in natura, liberazione per compensazione), a meno che l'assemblea generale non si sia riservata la facoltà di decidere al riguardo.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, il capitale azionario corrente viene iscritto nel registro di commercio e pubblicato nel FUSC (art. 653t cpv. 4; per ulteriori
118 Il sistema dei poteri decisionali inalienabili e irrevocabili dell'assemblea generale è già oggi previsto per l'aumento autorizzato di capitale (art. 651 OR).