Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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tavia dal fatto che l'assemblea deve constatare espressamente che le condizioni previste dalla legge sono adempiute. Tale modifica tiene conto del fatto che, de lege ferenda, la diffida ai creditori e la soddisfazione o la garanzia dei crediti devono aver luogo prima della deliberazione dell'assemblea generale.
3.1.16 Art. 653l, 653m, 653n: Diffida ai creditori, relazione di verifica
Le norme sulla diffida ai creditori restano sostanzialmente invariate (art. 653l). Come detto, la diffida va ora operata prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla riduzione di capitale (art. 653k cpv. 1; si veda il n. 3.1.15). Ne consegue che il consiglio d'amministrazione può sottoporre la proposta di riduzione all'assemblea generale soltanto se dall'ultimo bilancio e dall'esito della diffida ai creditori risulta che i debiti societari resteranno interamente coperti anche dopo la riduzione di capitale (circostanza peraltro accertata dalla relazione del perito revisore abilitato). Le garanzie fornite ai creditori divengono inoltre caduche se l'assemblea generale non approva la riduzione del capitale azionario (cpv. 5).
I capoversi 3 e 4 dell'articolo 653l corrispondono ampiamente alla disposizione sulla diffida ai creditori prevista dalla legge sulla fusione (art. 25 LFus).
L'impresa può esimersi dal garantire i crediti prodotti se comprova che la riduzione del capitale azionario non compromette la soddisfazione dei crediti in questione (art. 653l cpv. 3).
In luogo della costituzione di garanzie, la società può anche soddisfare i crediti, purché ciò non penalizzi altri creditori (principio della parità di trattamento dei creditori previsto dalla legislazione in materia di esecuzione; art. 653l cpv. 4).
L'articolo 653m si occupa della relazione scritta del perito revisore abilitato. In virtù della nuova procedura di riduzione di capitale, la relazione deve tenere conto anche dell'esito della diffida ai creditori (cpv. 2). L'attendibilità della relazione riguardo alla copertura dei debiti ne risulta rafforzata (si veda il n. 3.1.15).
Ispirandosi all'articolo 652g CO (concernente l'aumento ordinario del capitale), l'articolo 653n disciplina gli obblighi del consiglio d'amministrazione dopo la riduzione del capitale azionario.
La legge impartisce ora al consiglio d'amministrazione un termine per la notificazione della riduzione di capitale al registro di commercio (art. 653n cpv. 3). Accade attualmente che talune imprese notifichino la riduzione addirittura mesi dopo averla eseguita. L'avvenuta riduzione del capitale può tuttavia costituire un'informazione di grande importanza per i creditori, i potenziali partner commerciali o gli investitori. La normativa vigente è inoltre contraddittoria, in quanto prevede un termine per la notificazione dell'aumento di capitale, ma non per la notificazione della riduzione, benché quest'ultima possa comportare rischi per i creditori.