Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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ragguagli in merito si veda il n. 3.1.20). La notificazione necessaria a tal fine è un'operazione molto semplice: la modifica frequente del capitale azionario non comporta pertanto un onere considerevole per la società.

Per tutta la durata di validità della forbice di capitale, l'assemblea generale può modificare il capitale azionario emesso mediante un aumento ordinario o una riduzione ordinaria. In tal caso, la certezza del diritto esige tuttavia che la deliberazione relativa alla forbice di capitale debba decadere. Lo statuto va quindi modificato di conseguenza (art. 653u). Dopo aver disposto un aumento ordinario o una riduzione ordinaria, l'assemblea generale può nondimeno introdurre una nuova forbice di capitale.

Ogni riduzione del capitale azionario è subordinata alla condizione che il capitale azionario sia interamente coperto anche dopo la riduzione. Il consiglio d'amministrazione risponde di un'eventuale copertura insufficiente in base alle norme sulla responsabilità previste dal diritto della società anonima (art. 653v cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 754 CO). Per limitare i rischi insiti nella riduzione, può operare spontaneamente una diffida ai creditori.

3.1.20 Art. 653w, 653x, 653y: Modalità

Se il consiglio d'amministrazione aumenta il capitale entro i limiti definiti dalla forbice di capitale, le azioni possono essere emesse prima che il nuovo capitale azionario venga iscritto nel registro di commercio se il conferimento è effettuato in denaro e il diritto d'opzione degli azionisti è salvaguardato. Tale allentamento delle norme vigenti consente di effettuare l'aumento in tempi più brevi. Il rischio di abusi è modesto, dato che i conferimenti non vengono effettuati in natura o mediante compensazione e il diritto d'opzione degli azionisti è preservato (art. 653w).

L'articolo 653x prevede che, alla fine di ciascun esercizio annuale in cui sia stato operato un aumento o una riduzione di capitale, il consiglio d'amministrazione incarichi un perito revisore abilitato di redigere una relazione di verifica che esamini se le prescrizioni legali sono state osservate (cpv. 1 e 2). La relazione di verifica va inoltrata all'ufficio del registro di commercio alla fine dell'esercizio (art. 653x cpv. 3).

Giusta l'articolo 653y, l'allegato della relazione sulla gestione deve esporre i contenuti essenziali della relazione di verifica. Tutti gli aumenti e le riduzioni di capitale operati devono figurare nel predetto allegato (l'art. 653y coincide in parte con l'art. 663d cpv. 2 CO, il quale viene abrogato), in quanto nel caso della forbice di capitale (diversamente da quanto accade in caso di aumento ordinario o di riduzione ordinaria) non sono gli azionisti stessi a decidere la modifica del capitale e non dispongono pertanto di alcuna informazione al riguardo.