Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

La riserva da capitale può essere utilizzata soltanto per colmare una perdita di capitale o liberare il capitale azionario nell'ambito di un aumento di capitale (art. 652d cpv. 1 CO). Un eventuale rimborso può dunque aver luogo soltanto mediante previa trasformazione delle riserve in capitale azionario seguita da una procedura di riduzione del capitale. La legge dà dunque una risposta alla questione, controversa nella dottrina, se l'aggio possa essere distribuito. A differenza del diritto attuale (peraltro in contraddizione con il sistema vigente), l'aggio non potrà più essere impiegato per ammortamenti o a scopi di previdenza (art. 671 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CO), cosicché il risultato dell'azienda non potrà più essere falsato.

Le riserve da utili comprendono tutte le riserve costituite mediante utile non distribuito. Tali riserve sono suddivise in riserve legali (art. 672) e altre riserve (art. 673).

Alla riserva legale va imperativamente assegnato il 5 per cento dell'utile annuale, a meno che la riserva non abbia raggiunto almeno il 50 per cento del capitale azionario. Tale limite è in linea con la prassi attuale. Nel caso delle società holding, tale soglia è del 20 per cento (art. 672 cpv. 2; si veda anche l'art. 671 CO). Il rispetto di tale soglia va verificato basandosi sul capitale azionario emesso, a prescindere dal grado di liberazione dello stesso. Il raggiungimento della percentuale prescritta va inoltre verificato addizionando l'eventuale capitale di partecipazione al capitale azionario (art. 656b cpv. 2 n. 1; si veda il n. 3.1.21).

La riserva legale può essere impiegata unicamente per colmare una perdita, per prendere misure che permettano all'impresa la prosecuzione delle attività in caso di cattivo andamento degli affari o per combattere la disoccupazione (art. 672 cpv. 3).

Vengono abrogate le norme derogatorie previste per le imprese di trasporto titolari di concessioni (art. 671 cpv. 5), poiché la pertinente legislazione speciale è comunque poziore al CO. Il capoverso 6 (concernente gli istituti d'assicurazione) è già stato abrogato nell'ambito della revisione della legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione126.

Lo statuto o l'assemblea generale127 può stabilire che una quota dell'utile annuale vada assegnata alle riserve anche se il limite legale viene oltrepassato. In tal caso non vengono costituite riserve legali, bensì le cosiddette «altre riserve».

Tali riserve possono essere costituite soltanto per scopi di sostituzione o per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi degli azionisti (art. 673 cpv. 1 n. 1 e 2). L'assemblea generale non è quindi libera di costituire tali riserve quando lo ritiene opportuno. Particolarmente problematica risulta essere la costituzione di riserve allo scopo di garantire il versamento costante di dividendi. La costituzione e lo scioglimento di tali riserve possono trarre in inganno gli azionisti, proprietari

126 Si veda la legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) del 17 dicembre 2004 (FF 2003 3315).

127 La competenza di costituire o sciogliere tali riserve spetta esclusivamente all’assemblea generale e non al consiglio d’amministrazione.