Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
della società, sul reale andamento degli affari, con la conseguenza che non è possibile adottare per tempo le necessarie contromisure.
Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, secondo il diritto vigente l'impresa è tenuta a iscriverle all'attivo del bilancio, costituendo nel contempo una riserva equivalente al valore d'acquisto delle azioni, da iscriversi al passivo (art. 671a CO). In tal modo si intende garantire che il bilancio indichi la riduzione del sostrato di responsabilità derivante dall'acquisto di azioni proprie. L'iscrizione quale riserva a sé stante è nondimeno ingannevole, in quanto i fondi defluiti dalla società sono integralmente iscritti a bilancio.
Sul piano internazionale ci si avvale pertanto di una soluzione che consente di riprodurre in modo più preciso il risultato economico dell'acquisto di azioni proprie: il valore d'acquisto delle azioni viene infatti detratto dalle riserve risultanti dall'utile.
Ciò è dovuto al fatto che, a differenza dei crediti o delle merci, le azioni proprie non costituiscono beni realizzabili nell'ambito della normale attività aziendale e comportanti un afflusso di denaro nelle casse societarie (in linea di principio ciò vale anche per le azioni quotate in borsa). La struttura del bilancio viene inoltre appesantita inutilmente. Importanti indicatori quali la quota di capitale proprio non rispecchiano quindi più la realtà economica dell'impresa. Dove sono dati valori di mercato, la normativa attuale già esige che la valutazione venga costantemente aggiornata
L'acquisto di azioni proprie è in linea di principio limitato al 10 per cento del capitale azionario. Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una limitazione della trasferibilità, il limite è del 20 per cento, ma va riportato al 10 entro due anni (art. 659 CO). Il legislatore offre dunque alle imprese la possibilità di detenere una partecipazione consistente al proprio capitale, fintantoché un nuovo azionista non acquisti il pacchetto azionario in questione. Tale possibilità riveste grande importanza per il costante rinnovo dei rapporti di proprietà delle imprese operanti nei settori del commercio e dei servizi, nonché per le società di famiglia, nel caso in cui occorra regolare la successione.
Tale obiettivo viene perseguito anche dal diritto fiscale: se le azioni vengono nuovamente alienate entro il termine di due anni, l'acquisto originario non viene considerato una liquidazione parziale o una distribuzione di dividendi e l'alienazione non viene ritenuta un'emissione. Tali operazioni non hanno quindi alcuna conseguenza sul piano fiscale.
Le norme previste dall'avamprogetto (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. a, c e d) comportano l'indicazione dei valori lordi: l'integralità del capitale azionario continua dunque a essere iscritta al passivo del bilancio. Il valore d'acquisto delle azioni proprie viene per contro detratto, sino al momento della loro alienazione, dalle riserve risultanti dall'utile.
Le attuali riserve per azioni proprie vengono dunque iscritte al passivo e non più quale riserva a sé stante. Tale modalità di presentazione permette di cogliere la realtà economica dell'impresa in modo più diretto e trasparente: se le azioni non vengono nuovamente alienate, i fondi utilizzati per l'acquisto di azioni proprie non possono essere