Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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1. le riserve statutarie e quelle deliberate dall'assemblea generale, sempre che la compensazione sia conforme al loro scopo;
2. la riserva legale;
3. la riserva da capitale.
3.1.26 Art. 678 e 680: Restituzione di prestazioni, versamenti degli azionisti
La revisione del diritto della società anonima del 1991130 ha esteso il diritto alla restituzione di prestazioni indebite (art. 678 CO). Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione e le persone loro vicine sono tenuti a restituire le prestazioni da essi indebitamente percepite. Il diritto di esigere la restituzione spetta alla società, ma anche l'azionista può agire in giudizio per ottenerla. Questo articolo si riferisce dunque a un caso particolare di indebito arricchimento.
Ai fini del governo societario, è importante che il diritto di esigere la restituzione sia retto da norme efficaci: tale diritto costituisce infatti una componente del controllo interno e serve in definitiva a salvaguardare i diritti di proprietà delle persone che detengono partecipazioni all'impresa. Esso si propone in particolare di tutelare coloro che detengono partecipazioni minoritarie dal versamento di prestazioni indebite ad azionisti di maggioranza che siedono in consiglio d'amministrazione. La normativa protegge indirettamente anche gli interessi dei creditori (si veda il n. 2.2.3).
Le vigenti disposizioni relative alla restituzione di prestazioni indebite non hanno dato buoni frutti all'atto pratico. Per agevolare l'affermazione di tale diritto, l'avamprogetto propone pertanto un nuovo articolo 678131.
La cerchia delle persone tenute alla restituzione viene estesa ai membri della direzione. Oltre ai membri del consiglio d'amministrazione, ora anche i dirigenti superiori sono tenuti alla restituzione delle prestazioni da essi indebitamente percepite.
Si rinuncia nondimeno alla condizione della malafede del beneficiario della prestazione (cpv. 1). È infatti difficile fornire la prova della malafede, benché di norma sia data. Più opportunamente, l'articolo 678 capoverso 1 prevede che la persona che ha percepito prestazioni indebite è in ogni caso tenuta a restituirle. Non vi è motivo di derogare alle norme generali sull'indebito arricchimento, le quali prevedono che chi beneficia di un indebito arricchimento è in linea di principio tenuto alla restituzione anche se ha percepito la prestazione in buona fede (art. 62 cpv. 1 CO).
130 Messaggio sulla revisione del diritto della società anonima del 23 febbraio 1983, FF 1983 713, in particolare 873 seg.
131 BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe «Corporate Governance» zur Teilrevision des Aktienrechts, Zurigo 2004, pag. 138 segg., 182 segg.