Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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impiegati né per distribuire dividendi agli azionisti né quale sostrato di responsabilità a beneficio dei creditori.

Grazie all'indicazione dei valori lordi e alle informazioni che devono necessariamente figurare nell'allegato (art. 959c cpv. 2 n. 4; si veda il n. 3.10.6), si dispone dunque di tutti i dati necessari dal profilo fiscale (come prevede anche il diritto vigente). Possono di conseguenza essere mantenute anche le conseguenze che il diritto vigente prevede in materia fiscale (la dilazione condizionale dell'imposizione).

Vengono inoltre abrogati gli articoli 673 e 674 capoverso 3 CO, concernenti la costituzione di riserve a scopo di previdenza a favore di lavoratori, in quanto tali prestazioni devono essere devolute ad altri soggetti giuridici (ad es. una fondazione di previdenza a favore del personale) in forza dell'articolo 331 capoverso 1 CO.

Vengono poi soppresse la rivalutazione di fondi e partecipazioni oltre il valore d'acquisto e la relativa costituzione di riserve di rivalutazione (art. 670 e 671b CO; si veda il n. 3.1.24).

Benché la rivalutazione di fondi o partecipazioni oltre il valore d'acquisto possa colmare una perdita di capitale sul piano squisitamente contabile (cfr. art. 725 cpv. 1; si veda il

n. 3.1.43), tale operazione non accresce le liquidità della società. Se i fondi o le partecipazioni sono di importanza essenziale per le attività dell'impresa e non possono pertanto essere alienati, la rivalutazione non comporta alcuna entrata, traducendosi unicamente nella creazione di attivi contabili che, in virtù della logica della partita doppia, sfocia nella costituzione di capitale proprio di egual valore da iscriversi al passivo128. Operazione meramente tecnica, la rivalutazione non è perciò idonea a rimuovere le cause della perdita di capitale e a garantire un miglioramento durevole della situazione aziendale. Non ha infatti luogo un reale risanamento della società.

La normativa vigente si limita ad affermare apertamente un fatto già noto ai più, vale a dire che l'alienazione di fondi o partecipazioni non assolutamente indispensabili all'attività dell'impresa potrebbe consentire di realizzare una plusvalenza sul valore contabile.

Se i fondi o le partecipazioni non sono effettivamente indispensabili all'attività dell'impresa, possono essere alienati senza problemi. Il valore del fondo o della partecipazione viene realizzato e confluisce nelle casse della società. Lo stralcio dell'articolo 670 CO non esclude lo scioglimento di ammortamenti o rettifiche di valore antecedenti, a condizione che vengano osservate le regole di cui all'articolo 960a capoverso 5 (si veda il n. 3.10.7).

L'articolo 674 capoverso 3 numeri 1 - 3 prevede ora129 che le riserve possano essere adoperate a fini di compensazione delle perdite nell'ordine seguente:

128 Si veda MARC BAUEN, Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen aus steuerrechtlicher Sicht, Diss. Zurigo 1998, pag. 68.

129 Il vigente articolo 674 viene stralciato, in quanto si evince già dagli articoli 672 e 673 che il dividendo non può essere versato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.