Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Il capoverso 2 non subordina più la restituzione all'esistenza di una sproporzione tra la prestazione e la situazione economica dell'impresa. È infatti sufficiente una sproporzione tra prestazione e controprestazione. Una prestazione indebita deve essere restituita anche se la società gode di buona salute. La situazione economica dell'impresa non può infatti giustificare una netta sproporzione tra prestazione e controprestazione.

Il concetto di sproporzione presuppone l'esistenza di uno squilibrio considerevole tra prestazione e controprestazione. L'avverbio «manifestamente» può pertanto essere soppresso, poiché il valore della controprestazione fornita dal beneficiario dev'essere comunque nettamente inferiore a quello della prestazione fornita dalla società.

Mediante l'inclusione dei creditori, viene inoltre ampliata la cerchia delle persone legittimate ad agire in giudizio (cpv. 3). Benché il creditore possa venire a conoscenza solo in casi eccezionali di una prestazione indebita, tale ampliamento risulta giustificato in quanto la prestazione in questione assottiglia il sostrato di responsabilità della società.

Come prevede anche il diritto vigente, la prestazione indebita va sempre restituita alla società, il che non sprona certo gli azionisti a intentare azione. La restituzione all'azionista sarebbe tuttavia in contrasto con il senso e lo scopo della disposizione, la quale si propone di recuperare i fondi indebitamente versati dalla società. Una simile regola sarebbe contraria anche agli interessi dei creditori: la restituzione agli azionisti risulterebbe ingiustificata in particolare quando l'impresa versa in difficoltà finanziarie. La restituzione alla società è inoltre in linea con le disposizioni sulla responsabilità, secondo cui la domanda di risarcimento degli azionisti può tendere solo a far ottenere una prestazione alla società (art. 756 cpv. 1 CO).

L'obbligo di restituzione di prestazioni indebite si prescrive ora in dieci anni (in luogo dei cinque attuali) dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta (cpv. 4). Il termine di dieci anni coincide con quello dell'azione di indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO)132.

L'articolo 678 concerne unicamente i rapporti tra la società e il beneficiario della prestazione indebita. Sono fatte salve le conseguenze fiscali che ne derivano per la società e il beneficiario.

In merito all'articolo 680 si veda il numero 3.1.1.

132 La ripartizione delle spese processuali sarà disciplinata dal futuro Codice di procedura civile svizzero.