Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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(art. 689c cpv. 1). Se la società si avvale di tale facoltà, è tenuta a designare, ad istanza di un azionista, una persona indipendente che possa essere incaricata della rappresentanza in seno all'assemblea generale (art. 689c cpv. 2). Tale disposizione riguarda in particolare le società con un numero ristretto di azionisti e consente ai detentori di partecipazioni minoritarie di farsi rappresentare da una persona neutrale. In caso contrario una persona impossibilitata a partecipare all'assemblea generale si vedrebbe in determinati casi costretta a designare quale rappresentante un azionista con cui è in conflitto o a rinunciare del tutto a prendere parte all'assemblea (si veda il n. 2.2.5)134.

L'azionista deve presentare la domanda di designazione di un rappresentante indipendente al più tardi 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea generale (art. 689c cpv. 3). Dato che il consiglio d'amministrazione deve inviare la convocazione almeno venti giorni prima dell'assemblea generale (art. 700 cpv. 1), l'azionista ha poco a tempo a disposizione per presentare la sua domanda. Dal canto suo, la società deve comunicare per scritto a tutti gli azionisti il nominativo del rappresentante indipendente almeno 5 giorni prima dell'assemblea (art. 689c cpv. 4). Tali termini sono piuttosto brevi poiché solo in tal modo è possibile evitare che l'assemblea generale venga rinviata; sono comunque da ritenersi adeguati, in quanto si tratta di affrontare questioni semplici. La società è inoltre libera di designare un rappresentante indipendente già nella convocazione135. Può peraltro rinunciare a designare un rappresentante indipendente e accettare che l'azionista si faccia rappresentare da un terzo di sua scelta (art. 698c cpv. 5).

Secondo il diritto vigente, la società che proponga agli azionisti un membro dei suoi organi per rappresentarli nell'assemblea generale è tenuta a designare anche un rappresentante indipendente (art. 689c CO). Rispetto alla rappresentanza indipendente, la rappresentanza da parte di un membro di un organo societario non presenta alcun vantaggio. Essa ha inoltre scarsa rilevanza pratica e viene pertanto soppressa.

Anche la rappresentanza da parte di un depositario va abrogata (art. 689d CO). Si tiene così conto delle numerose critiche rivolte alla rappresentanza da parte delle banche (si veda il n. 2.2.5). Le società quotate in borsa sono ora tenute a designare un rappresentante indipendente prima di ciascuna assemblea generale (art. 689d cpv. 1), il che migliora la posizione degli azionisti. Per meglio tenere conto della reale volontà degli interessati, l'articolo 689d capoverso 2 prevede inoltre che il rappresentante indipendente è tenuto ad astenersi se l'azionista non ha impartito istruzioni concrete riguardo all'esercizio del diritto di voto. In assenza di istruzioni specifiche, attualmente il rappresentante istituzionale aderisce alle proposte del consiglio d'amministrazione, il che non corrisponde necessariamente alla reale volontà dell'azionista rappresentato.

134 De lege lata, l'azionista ha il diritto, a determinate condizioni, di esigere la designazione di un rappresentante indipendente: si veda la decisione dell'Handelsgericht del Cantone di Argovia del 26 gennaio 2001, ZBGR 2002 n. 43.

135 Tale soluzione può rivelarsi vantaggiosa in particolare per le società non quotate che contano numerosi azionisti.