Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.1.31 Art. 696 e 958d: Comunicazione della relazione sulla gestione
L'avamprogetto prevede che le società quotate in borsa o debitrici di un prestito in obbligazioni sono tenute a inoltrare la relazione sulla gestione e la relazione di revisione all'ufficio del registro di commercio (art. 958d cpv. 2), il quale pubblica tali documenti per via elettronica. La relazione sulla gestione delle società quotate in borsa è già attualmente accessibile al pubblico138. La pubblicazione in Internet da parte delle autorità del registro di commercio agevola tuttavia l'accesso e concorre quindi a migliorare la trasparenza. Questa disposizione rimpiazza inoltre l'articolo 697h capoverso 1 CO, secondo cui le relazioni vanno pubblicate nel FUSC.
La norma è riconducibile all'obiettivo di agevolare la consultazione dello statuto e di altri documenti depositati presso l'ufficio del registro di commercio, rendendoli accessibili via Internet (art. 928 cpv. 2 - 4; si vedano i n. 2.2.4 e 3.8.1).
Nelle altre società, i creditori possono prendere visione della relazione sulla gestione e della relazione di revisione se dimostrano di avere un interesse degno di protezione (art. 958d cpv. 1; si veda il n. 3.10.3). Tale disposizione si applica a tutte le imprese assoggettate all'obbligo di presentare i conti, a prescindere dalla loro forma giuridica (art. 957; si veda il n. 3.10.1).
Gli azionisti delle società non quotate potranno anche in futuro esigere dalla società la trasmissione gratuita della relazione sulla gestione (art. 696 cpv. 3). Se l'impresa è debitrice di prestiti in obbligazioni o è quotata in borsa, entro un anno dalla ricezione della relazione sulla gestione e della relazione di revisione chiunque può inoltre esigere dall'ufficio del registro di commercio la trasmissione, a spese del richiedente, dei predetti documenti (art. 958d cpv. 3; si veda il n. 3.10.3).
3.1.32 Art. 697, 697bis, 697ter: Diritto di ottenere ragguagli e di consultazione
Il diritto di ottenere ragguagli e quello di consultazione sono due diritti importanti per gli azionisti: permettono di procurarsi le informazioni necessarie (garantendo la trasparenza) e costituiscono quindi un prezioso strumento ai fini della salvaguardia dei loro interessi (si veda il n. 2.2.3). Il diritto vigente disciplina tuttavia la questione in modo lacunoso e risponde solo in parte alle esigenze poste dal governo societario. L'avamprogetto prevede pertanto importanti innovazioni e disciplina i due diritti nell'ambito di due disposizioni distinte.
In primo luogo si puntualizza che gli azionisti possono porre domande per scritto al consiglio d'amministrazione e all'ufficio di revisione in qualsiasi momento, anche al di fuori dell'assemblea generale (art. 697 cpv. 1 e 2). La facoltà di chiedere ragguagli per
138 Art. 64 del regolamento di quotazione di Swiss Exchange (SWX) del 24 gennaio 1996 (non disponibile in italiano).