Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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fatto, ci si trova in presenza di una forma particolare di azioni con diritto di voto privilegiato impropriamente dette, come quelle previste dall'articolo 693 CO.
Il riconoscimento di tale privilegio agli azionisti non è tuttavia esente da problemi. Nelle società di piccole dimensioni, infatti, essi sono spesso coinvolti nella gestione dell'impresa e sono quindi corresponsabili dei suoi problemi economici. D'altro canto, i nuovi fornitori di capitale sono di frequente costituiti da creditori che si sono visti praticamente costretti ad accettare la commutazione dei loro crediti in capitale azionario.
L'avamprogetto rinuncia pertanto al privilegio di cui all'articolo 692 capoverso 3 CO. Permane tuttavia la possibilità, in caso di riduzione del valore nominale delle azioni a fini di assestamento, di convertire le azioni esistenti in azioni con diritto di voto privilegiato ai sensi dell'articolo 693 CO. Il valore nominale delle altre azioni non può tuttavia essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato (art. 693 cpv. 2 CO). Rispetto alla disposizione attuale, questa soluzione garantisce un migliore equilibrio degli interessi in causa.
Nel caso delle azioni il cui valore nominale viene azzerato e nuovamente aumentato (si tratta della cosiddetta fisarmonica di cui all'art. 653p), il problema del diritto di voto privilegiato non si pone più, in quanto tali azioni vanno obbligatoriamente soppresse (si veda il n. 3.1.17).
Le modifiche apportate all'articolo 693 capoverso 2 e capoverso 3 numeri 3 e 4 sono di natura squisitamente terminologica (soppressione dell'azione al portatore, esame speciale137).
L'articolo 693 capoverso 3 numero 5 prevede invece un'innovazione materiale: anche in presenza di un'azione di restituzione di una prestazione indebita (art. 678) il diritto di voto non va stabilito in base al numero, bensì al valore nominale delle azioni. Come per l'azione di responsabilità (art. 756 CO) e l'istituzione di un esame speciale (art. 697a; si veda il n. 3.1.34), il privilegio accordato agli azionisti con diritto di voto privilegiato viene di conseguenza soppresso.
137 In merito si vedano i n. 2.3.5, 3.1.2. e 3.1.34.