Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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scritto è già oggi riconosciuta dalla prassi; va tuttavia fatta chiarezza riguardo alle condizioni e alle modalità d'esercizio di tale diritto.
Ciascun azionista può dunque chiedere in qualsiasi momento ragguagli sugli affari della società139. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, il consiglio d'amministrazione deve quindi rispondere per scritto. Onde garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti (si veda l'art. 717 cpv. 2 CO), tutte le informazioni fornite per scritto dal consiglio d'amministrazione vanno messe a disposizione degli azionisti nell'assemblea generale seguente, perché possano prenderne visione.
La possibilità di ottenere ragguagli per scritto costituisce un'agevolazione di cui beneficiano sia gli azionisti, sia la società. Se nel corso dell'assemblea generale vengono poste meno domande, lo svolgimento della stessa ne risulta agevolato. I dirigenti dell'azienda hanno inoltre più tempo a disposizione per rispondere, dato che alle domande poste nell'assemblea occorre dare una risposta immediata.
Come prevede anche il diritto vigente, la società può rifiutarsi di fornire i ragguagli richiesti se non sono necessari all'esercizio dei diritti degli azionisti o compromettono segreti d'affari o altri interessi preponderanti. La nozione di «interessi preponderanti» sta a sottolineare che l'informazione può essere negata soltanto se, a seguito di una ponderazione degli interessi in causa, risulta che gli interessi dell'impresa prevalgono su quello degli azionisti a essere informati (art. 697 cpv. 3).
Il diniego delle informazioni va motivato per scritto indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata posta oralmente o per scritto. Se la domanda di ragguagli è stata posta oralmente nell'ambito dell'assemblea generale e le informazioni sono state negate, la società è tenuta a consegnare successivamente una motivazione scritta al richiedente (art. 697 cpv. 3). Qualsiasi altro socio può inoltre esigere che gli venga trasmessa una copia della motivazione, in quanto tutti gli azionisti hanno il diritto di agire in giudizio contro il diniego delle informazioni. La motivazione scritta consente loro di valutare con cognizione di causa l'opportunità di intentare causa (art. 697 cpv. 3). La società non può quindi attendere che sia il giudice a chiederle conto dei motivi che l'hanno indotta a negare le informazioni.
Il diritto di consultazione resta sostanzialmente invariato (art. 697bis cpv. 1): i libri e la corrispondenza possono essere consultati previo consenso dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione.
La società può negare la consultazione per gli stessi motivi che le consentono di non fornire ragguagli (art. 697bis cpv. 2, 697 cpv. 3). L'articolo 697bis capoverso 2 prevede ora espressamente che la consultazione va negata se vi si oppongono interessi preponderanti140. Tale precisazione non muta tuttavia la sostanza delle cose.
139 Le eventuali domande rivolte all'ufficio di revisione dovranno anche in futuro essere poste durante l'assemblea generale. Tali domande concernono la verifica dei conti alla fine dell'esercizio. Le domande orali nell'ambito dell'assemblea generale costituiscono lo strumento più idoneo ad affrontare simili questioni.
140 Il diritto vigente menziona unicamente il segreto d'affari.