Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo
Per gli stessi motivi, anche l'articolo 703 capoverso 1 viene modificato e completato da un nuovo capoverso 2. L'assemblea generale delibera ora a maggioranza dei voti emessi e le astensioni non sono considerati voti emessi. Ne consegue che, a differenza di quanto accade attualmente, le astensioni non hanno più alcuna incidenza sull'esito delle votazioni (si veda il n. 3.1.40).
Giusta l'articolo 689e CO, gli organi, i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari informano la società, in occasione di ciascuna assemblea generale, in merito alle azioni da essi rappresentate. Il presidente del consiglio d'amministrazione comunica poi tali informazioni all'assemblea generale. In assenza di tali indicazioni, le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate. Tale norma si propone di accrescere la trasparenza della rappresentanza collettiva in seno all'assemblea generale136.
L'avamprogetto prevede unicamente la rappresentanza indipendente. In vista dello svolgimento dell'assemblea generale sarà comunque necessario che il rappresentante designato dalla società indichi il numero delle azioni da esso rappresentate e comprovi i propri poteri di rappresentanza. L'impresa ha interesse a far sì che partecipino all'assemblea generale soltanto le persone che hanno diritto di prendervi parte, affinché le deliberazioni dell'assemblea non possano essere impugnate conformemente all'articolo 691 capoverso 3 CO. Alla luce delle nuove norme, è tuttavia possibile rinunciare alla disposizione che obbliga il presidente del consiglio d'amministrazione a comunicare il numero delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente. Le informazioni sulla portata delle azioni rappresentate devono comunque figurare nel processo verbale dell'assemblea generale (art. 702 cpv. 2 n. 1; si veda il n. 3.1.40).
La società è ora tenuta a indicare, nella convocazione dell'assemblea generale, la percentuale di Dispoaktien in rapporto al capitale azionario. Si precisa in tal modo la percentuale di azioni i cui proprietari, a meno di un riconoscimento da parte della società, non possono esercitare i diritti sociali (art. 700 cpv. 2 n. 4; si veda il n. 3.1.37). Tale informazione riveste importanza particolare soprattutto quando lo statuto prevede un quorum qualificato.
3.1.30: Art. 692 e 693: Diritto di voto nell'assemblea generale
In linea di principio, gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono, fermo restando che ciascuna azione deve disporre almeno di un voto (art. 692 cpv. 1 e 2). È prevista un'eccezione in caso di riduzione del valore nominale delle azioni a fini di assestamento. Giusta l'articolo 692 capoverso 3 CO, l'assemblea generale può stabilire che il diritto di voto venga conservato in conformità del valore nominale primitivo. Di
136 Messaggio sulla revisione del diritto della società anonima del 23 febbraio 1983, FF 1983 713, in particolare 880 segg.