Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Nelle società quotate in borsa, attualmente l'istituto dell'esame speciale non ha pressoché alcuna rilevanza. Grazie all'introduzione di una soglia alternativa connessa con il valore di borsa, per gli azionisti dovrebbe pertanto risultare più facile ottenere l'istituzione dell'esame. Per raggiungere i due milioni di franchi previsti146, i piccoli investitori devono tuttavia coalizzarsi. Ai fini del calcolo del valore di borsa è determinante il corso del giorno in cui è stata presentata la domanda.

L'avamprogetto precisa che l'istanza giudiziale di istituzione di un esame speciale può concernere tutte le questioni che sono state sollevate nell'ambito di una domanda di ottenere ragguagli o di consultazione (si veda il n. 3.1.32) o affrontate dall'assemblea generale nel corso della discussione in merito alla proposta di istituire un esame (art. 697b cpv. 2).

Il giudice dispone un esame speciale se i richiedenti rendono verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e che tale violazione è suscettibile di danneggiare la società o gli azionisti (art. 697b cpv. 3). Semplici asserzioni non sono a tal fine sufficienti. L'adempimento delle condizioni summenzionate va infatti avvalorato da elementi convincenti. A differenza del diritto vigente, non si esige più che i richiedenti rendano verosimile l'esistenza di un danno, bensì è sufficiente che rendano verosimile una violazione suscettibile di sfociare in un danno. L'esame speciale deve infatti poter esplicare un effetto preventivo. Se vi è motivo di ritenere che organi societari abbiano violato la legge o lo statuto e tale violazione possa tradursi in un danno, non si comprende per quale ragione si debba attendere che tale danno si verifichi per poter istituire un esame speciale.

Per garantire che il giudice possa disporre l'esame in tempo utile, l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero prevede che la decisione in merito all'istanza venga presa nell'ambito della procedura sommaria. I Cantoni devono affidare l'esame di tale istanza a un'unica autorità cantonale. L'abbreviazione dell'iter procedurale tiene conto del fatto che l'esame speciale è concepito quale presupposto di un'azione di responsabilità o di un'altra azione promossa dagli azionisti. L'esame speciale deve inoltre concludersi in tempi brevi, poiché si tratta di prevenire l'insorgere di un danno imminente. Una procedura di lunga durata sarebbe pertanto contraria al senso e allo scopo di tale istituto giuridico.

Le disposizioni concernenti l'istituzione giudiziale di un esame speciale restano sostanzialmente invariate. Le modifiche previste sono prevalentemente di natura redazionale e terminologica (art. 697c cpv. 1 e 2).

146 Il rapporto peritale «Corporate Governance» prevede un valore di borsa di un milione di franchi. Per scongiurare il pericolo rappresentato dalle azioni proposte dai «querulomani», l'avamprogetto prevede un limite di due milioni. In compenso viene mantenuto il criterio alternativo del valore nominale, in quanto non è da escludersi che, a seconda delle circostanze, per gli azionisti di società non quotate sia più conveniente basarsi sul criterio del valore nominale, piuttosto che su quello della percentuale di azioni detenute. Si vedano BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe “Corporate Governance” zur Teilrevision des Aktienrechts, Zurigo 2004, pag. 191 segg.