Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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L'assemblea generale e il consiglio d'amministrazione possono acconsentire alla consultazione soltanto se non vi si oppongono segreti d'affari o altri interessi preponderanti. Ne consegue che, in virtù del suo obbligo di fedeltà nei confronti dell'impresa, il consiglio d'amministrazione è tenuto a negare la consultazione se l'assemblea generale accoglie la domanda nonostante la presenza di motivi di diniego (art. 717 cpv. 1 CO).

Come per il diritto di ottenere ragguagli, il consiglio d'amministrazione deve motivare per scritto un eventuale rifiuto, e ciò anche nel caso in cui la consultazione sia stata negata dall'assemblea generale. Poiché il consiglio d'amministrazione di norma prende parte all'assemblea generale, tale compito non dovrebbe porgli alcun problema.

Se la sua domanda di ragguagli o di consultazione viene respinta, l'azionista ha comunque il diritto (peraltro già riconosciutogli dall'art. 697 cpv. 4 CO) di adire il giudice (art. 697ter)141. Si tratta di un'azione indipendente, la quale può essere diretta sia contro la deliberazione dell'assemblea generale, sia contro la decisione del consiglio d'amministrazione142.

3.1.33 Art. 697quater, 697quinquies, 697sexties: Pubblicità delle retribuzioni corrisposte a organi dirigenti e delle partecipazioni

L'articolo 697quater corrisponde all'articolo 663bbis D CO (disegno sulla trasparenza143), adottato il 7 ottobre 2005 dalle Camere federali (si veda il n. 2.2.2). L'articolo concerne la pubblicità delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti superiori delle società quotate in borsa. Poiché l'avamprogetto sostituisce le disposizioni in materia di presentazione dei conti con gli articoli 957 segg. (si vedano i n. 2.5 segg.), occorre adeguare la sistematica del diritto della società anonima. Le norme sulla trasparenza delle retribuzioni avranno pertanto una nuova collocazione. È inoltre necessario uniformare la terminologia, senza che ciò comporti alcuna modifica sostanziale.

L'articolo 697quinquies prevede un'innovazione materiale. Tale disposizione riconosce agli azionisti delle società non quotate in borsa il diritto di ottenere ragguagli sulle retribuzioni corrisposte al consiglio d'amministrazione e alla direzione. La nozione di retribuzione viene precisata dall'articolo 697quater. La disposizione migliora la trasparenza nelle imprese non quotate e rafforza in tal modo il governo societario (si veda il n. 2.2.2).

141 Il futuro Codice di procedura civile svizzero regolerà la questione della ripartizione delle spese processuali.

142 A differenza della «normale» azione di contestazione delle deliberazioni assembleari di cui all'articolo

706 CO, la promozione dell'azione non è subordinata al rispetto di alcun termine. L'azionista deve comunque intentare l'azione in tempo utile (onde avere un interesse alla protezione dei propri diritti). Lo stesso vale per l'impugnazione delle decisione del consiglio d'amministrazione.

143 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) del 23 giugno 2004, FF 2004 3995; Boll. uff. 2005 N 106 segg., Boll. uff. 2005 S 538 segg.; FF 2005 5305.