Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
La modifica apportata all'articolo 697sexties (l'attuale art. 663c CO concernente le partecipazioni) concerne soltanto il testo tedesco.
3.1.34 Art. 697a, 697b, 697c, 697d, 697e, 697g: Esame speciale
L'avamprogetto prevede che la nozione di «verifica speciale» sia rimpiazzata da quella di «esame speciale», onde meglio esprimere la natura di tale istituto giuridico ed evitare che venga associato all'attività svolta dall'ufficio di revisione. La possibilità di sottoporre ad accurata analisi determinate operazioni societarie prevista dagli articoli 697a segg. va infatti ben oltre un semplice mandato di revisione.
Le modifiche dell'articolo 697a sono ampiamente dovute a questa nuova terminologia. Anche gli altri adeguamenti sono di natura redazionale e non comportano pertanto una modifica sostanziale del diritto vigente.
Oltre ad adeguamenti di natura terminologica, l'articolo 697b capoverso 1 prevede un'innovazione materiale. Le condizioni previste per l'istituzione di un esame speciale si sono rivelate troppo severe all'atto pratico (si veda il n. 2.2.3). Allo scopo di migliorare il governo societario, l'avamprogetto rivede tali condizioni144: se l'assemblea generale respinge la proposta di istituire un esame speciale, gli azionisti possono chiedere al giudice di ordinarla se raggiungono (da soli o in concorso tra loro) uno dei seguenti valori (n. 1 – 3):
− il cinque per cento del capitale azionario o dei voti;
− azioni per un valore nominale di un milione di franchi;
− azioni per un valore di borsa pari a due milioni di franchi.
Portando la soglia determinante dal dieci al cinque per cento del capitale azionario ci si propone di agevolare in particolare gli azionisti di società quotate. Lo stesso vale per l'abbassamento a un milione di franchi della soglia prevista per il valore nominale. Va nondimeno rilevato che il criterio del valore nominale si applicherà di norma soltanto alle imprese non quotate e di una certa importanza economica che dispongano di un capitale azionario elevato145.
Anche gli azionisti che dispongono di oltre il cinque per cento dei voti possono ora chiedere l'istituzione di un esame speciale. Tale disposizione riveste importanza unicamente per le imprese che dispongono di azioni con diritto di voto privilegiato. La posizione giuridica dei titolari di azioni con diritto di voto privilegiato ne risulta migliorata, senza che ciò arrechi pregiudizio ai titolari di azioni ordinarie.
144 Si vedano BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe «Corporate Governance» zur Teilrevision des Aktienrechts, Zurigo 2004, pag. 191 segg.
145 La soglia determinante va calcolata separatamente per azionisti e partecipanti; si veda l'art. 656c (n. 3.1.22).