Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Restano materialmente invariate anche le disposizioni sull'esecuzione dell'esame e sul rapporto dei periti (art. 697d e 697e). Le modifiche apportate sono di natura terminologica o sono dovute a considerazioni di tecnica legislativa. Va da sé che il giudice può designare uno o più periti.

La vigente disposizione relativa alle spese dell'esame viene snellita ma resta sostanzialmente immutata (art. 697g). In linea di principio, le spese dell'esame e l'anticipo delle spese sono a carico della società, indipendentemente dal fatto che l'esame sia stato disposto dall'assemblea generale o dal giudice. È fatto salvo l'addossamento delle spese al richiedente in caso di abuso di diritto.

3.1.35 Art. 697h: Pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo

Tale disposizione viene abrogata in relazione con la revisione delle norme sulla presentazione dei conti (si vedano i n. 3.10 segg.)

3.1. 36 Art. 698: Poteri dell'assemblea generale

Poiché in futuro il rapporto annuale e il conto di gruppo non dovranno più essere approvati dall'assemblea generale, il relativo rimando di cui all'articolo 698 capoverso 2 numero 3 viene stralciato (si vedano i n. 2.5 segg., 3.10.3 e 3.10.11).

3.1.37 Art. 699, 699a, 700: Convocazione dell'assemblea generale e iscrizione all'ordine del giorno

Per fare maggiore chiarezza, la convocazione dell'assemblea e l'iscrizione all'ordine del giorno vengono ora disciplinate in due articoli distinti.

Il diritto dell'azionista di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno viene completamente rivisto. Il diritto vigente subordina l'esercizio di tale diritto a condizioni troppo severe. L'avamprogetto ridimensiona pertanto i criteri determinanti (analogamente a quanto è stato fatto per l'esame speciale; art. 697b cpv. 1 n. 1 - 3; si veda il n. 3.1.34). Ci si propone in tal modo di migliorare la posizione degli azionisti, rafforzando il governo societario (si veda il n. 2.2.3). Tale innovazione riveste particolare importanza per le società di grandi dimensioni, il cui azionariato è spesso molto frammentato.

Per le società quotate in borsa, la soglia del valore di borsa è fissata a 5 milioni di franchi147, una cifra considerevolmente superiore a quella prevista per l'esame speciale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno, per i quali è previsto un valore di borsa

147 Il collegio peritale «Corporate Governance» aveva proposto un valore di borsa pari a 1 milione di franchi, si vedano BÖCKLI / HUGUENIN / DESSEMONTET, Expertenbericht der Arbeitsgruppe “Corporate Governance” zur Teilrevision des Aktienrechts del 30 settembre 2003, pag. 123, 197