Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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pari a due milioni. Tale differenza è giustificata dal fatto che lo svolgimento dell'assemblea generale comporta spese ingenti.
Le modifiche apportate all'articolo 699 capoverso 4 (relativo alla forma della domanda di convocazione) sono di natura redazionale e non comportano innovazioni sostanziali.
L'avamprogetto prevede ora che il consiglio d'amministrazione debba convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di convocazione (art. 699 cpv. 5). La norma attuale, che prevede la convocazione entro un congruo termine, è da ritenersi insoddisfacente dal profilo della certezza del diritto. Occorre inoltre evitare che lo svolgimento dell'assemblea generale venga differito oltre il lecito.
Se il consiglio d'amministrazione non convoca l'assemblea, il richiedente può chiedere al giudice di ordinarne la convocazione (come prevede anche il diritto vigente). Secondo l'avamprogetto di Codice di procedura civile, il giudice decide in merito all'istanza nell'ambito della procedura sommaria (come per l'esame speciale; si veda il n. 3.1.34), affinché l'assemblea generale possa svolgersi in tempo utile (art. 699 cpv. 5).
Allo scopo di migliorare la posizione degli azionisti minoritari, sono stati abbassate anche le soglie previste per l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. Tali soglie coincidono con quelle previste per l'esame speciale (art. 697b cpv. 1 n. 1 - 3)148.
È ora previsto che la domanda scritta di iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno debba essere presentata al più tardi 40 giorni prima dell'assemblea generale (art. 699a cpv. 2). La fissazione di un termine preciso giova alla certezza del diritto e torna a vantaggio della società, che deve indicare gli oggetti all'ordine del giorno nella convocazione (art. 700 cpv. 2 n. 1), e anche degli azionisti. Per questi ultimi, il termine implica tuttavia che siano a conoscenza della data dell'assemblea. Benché la data dell'assemblea venga regolarmente comunicata prima della sua convocazione soprattutto dalle società quotate, va rilevato che la legge non prevede alcun obbligo in tal senso. All'occorrenza, l'azionista può comunque chiedere precisazioni in merito alla società. Egli può inoltre chiedere l'iscrizione di un oggetto in qualsiasi momento dell'anno. La società dovrà quindi iscrivere tale oggetto all'ordine del giorno dell'assemblea successiva, a patto ovviamente che le condizioni legali siano soddisfatte.
Se la società respinge la domanda d'iscrizione all'ordine del giorno, l'azionista può rivolgersi al giudice (art. 699a cpv. 3; il diritto vigente già prevede questa possibilità). Giusta l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero, il giudice decide in merito all'istanza nell'ambito della procedura sommaria. In questo caso non è indispensabile fissare un termine analogo a quello di cui all'articolo 699 capoverso 5, dato che al più tardi al momento della ricezione della convocazione è possibile appurare se l'oggetto in questione figura all'ordine del giorno.
148 Il vigente art. 699 cpv. 3 CO subordina a condizioni distinte la convocazione dell'assemblea generale e l'iscrizione di un oggetto. Una netta maggioranza della dottrina dà tuttavia per scontato che si tratti di una svista del legislatore e che i criteri coincidano già de lege lata (si vedano ad es. DUBS / TRUFFER, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, 2a ed. Basilea 2002, art. 699 n. marg. 12.