Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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inoltre l'assenso di tutti gli azionisti o rappresentanti. L'assemblea generale elettronica non è tuttavia ammessa se le deliberazioni da prendere richiedono l'atto pubblico (si veda il n. 2.4.6).
L'assemblea generale che non può svolgersi nella forma prescritta dalla legge o dallo statuto a causa dell'insorgere di problemi tecnici va ripetuta (art. 701f cpv. 1). Non devono tuttavia essere nuovamente iscritti all'ordine del giorno gli oggetti trattati prima dell'insorgere dei problemi tecnici. Le relative deliberazioni sono pertanto giuridicamente valide, sempre che altre norme non dispongano altrimenti152 (art. 701f cpv. 2).
3.1.40 Art. 702, 703, 704, 706a: Svolgimento dell'assemblea generale
La revisione della disposizione concernente il contenuto del verbale dell'assemblea generale tiene conto della soppressione delle azioni al portatore e delle nuove norme sulle azioni con diritto di voto privilegiato (art. 702 cpv. 2 n. 1, 622, 689 segg.; si vedano i n. 2.2.5, 2.3.5 e 3.1.29 segg.). Altre modifiche sono correlate all'impiego di media elettronici per lo svolgimento dell'assemblea (art. 701c segg.; si veda il n. 3.1.39). Il processo verbale deve ad esempio contenere informazioni circa l'impiego di media elettronici, il numero dei voti espressi per via elettronica e l'insorgere di problemi tecnici durante l'assemblea (art. 702 cpv. 2 n. 5 e 7; si veda il n. 3.1.40). Se si opta per un'assemblea generale elettronica, il processo verbale deve precisare che tutti gli azionisti o i loro rappresentanti vi hanno acconsentito (art. 702 cpv. 2 n. 6).
L'articolo 702 capoverso 2 numero 3 puntualizza inoltre che nel processo verbale devono figurare le domande di ragguagli poste nel corso dell'assemblea e le relative risposte (art. 697 cpv. 2; si veda il n. 3.1.32), ma non le domande scritte di ragguagli di cui all'articolo 697 capoverso 1.
Il diritto degli azionisti di prendere visione del processo verbale resta invariato. Per accrescere la trasparenza, l'avamprogetto prescrive tuttavia che, entro 20 giorni dallo svolgimento dell'assemblea generale, gli azionisti devono poter consultare per via elettronica il cosiddetto verbale delle deliberazioni o riceverne su richiesta una copia gratuita. Il verbale può all'occorrenza essere trasmesso via e-mail. Le spese di spedizione sono comunque a carico della società (art. 702 cpv. 3).
In merito all'articolo 703 (maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea) si veda il numero 3.1.29.
Le disposizioni relative alle deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata vengono completate e poste in sintonia con la sistematica del CO (art. 704 cpv. 1 n. 1 – 9).
Il numero 4 menziona l'introduzione della forbice di capitale o della riduzione autorizzata di capitale (art. 653r seg.; si vedano i n. 2.3.2 e 3.1.18 segg. [Variante II: art 653s
152 Le norme sull'impugnazione (art. 706 CO) si applicano ovviamente anche a tali deliberazioni.