Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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buona parte degli azionisti a non partecipare all'assemblea. In un simile caso le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dinanzi al giudice (art. 706 CO).
In linea di principio, l'assemblea generale può tenersi contemporaneamente in più località distinte, a condizione che gli interventi dei partecipanti vengano trasmessi in diretta audiovisiva (art. 701a cpv. 2 e 3).
Lo statuto o il consiglio d'amministrazione è tenuto a designare il luogo di riunione principale, dove deve trovarsi chi dirige l'assemblea. In tale luogo devono essere presenti anche il revisore e il pubblico ufficiale (qualora debbano essere prese deliberazioni che richiedono l'atto pubblico; art. 701a cpv. 3 n. 1 - 3).
L'assemblea generale può anche svolgersi all'estero, a patto che lo statuto lo preveda oppure i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi acconsentano (art. 701b150). Qualora l'assemblea generale adotti una disposizione statutaria che consente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero, la deliberazione può essere ritenuta nulla se la località prescelta sopprime o limita di fatto il diritto degli azionisti di prendere parte all'assemblea (art. 706b n. 1 CO).
Se nell'ambito di un'assemblea generale che si tiene all'estero vengono prese deliberazioni che richiedono l'atto pubblico, si applica l'articolo 30 ORC.
3.1.39 Art. 701c, 701d, 701e, 701f: Impiego di media elettronici
L'avamprogetto prevede che gli azionisti possano partecipare all'assemblea generale per il tramite di media elettronici, a condizione che lo statuto preveda espressamente tale possibilità (art. 701c). L'articolo fa riferimento in particolare alla trasmissione dell'assemblea generale via Internet o in diretta audiovisiva, che permettono a chi non è fisicamente presente di partecipare attivamente all'assemblea. L'impiego di queste nuove tecnologie tiene inoltre conto della crescente dimensione internazionale dell'azionariato151 (si vedano i n. 2.4 segg.).
Gli interventi degli azionisti telecollegati devono essere trasmesse in diretta audiovisiva nel luogo in cui si tiene l'assemblea. Occorre inoltre garantire che l'identità delle persone che prendono la parola sia chiaramente stabilita e che il risultato della votazione non possa essere falsato (art. 701e). Il consiglio d'amministrazione risponde dei danni derivanti dall'inosservanza di tali norme (art. 754 CO).
È ammessa anche la possibilità di tenere un'assemblea generale elettronica (art. 701d). Si tratta della cosiddetta assemblea generale virtuale o «cyberassemblea», la quale non si svolge in un luogo fisico. Le regole di cui all'articolo 701e si applicano anche all'assemblea generale elettronica. Lo svolgimento di tale assemblea presuppone
150 La disposizione statutaria sullo svolgimento dell'assemblea in una località estera dev'essere adottata a maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 1 n. 7; si veda il n. 3.1.40).
151 Si veda MARKUS RUFFNER, Reformbedarf des Aktienrechts – eine „Law and Economics“ – Perspektive in: SJZ 2005 pag. 253 segg., in particolare pag. 259.