Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Per una maggiore chiarezza, l'avamprogetto prevede espressamente che gli azionisti possono chiedere alla società che la convocazione dell'assemblea generale indichi le proposte relative agli oggetti all'ordine del giorno (art. 699a cpv. 4). Le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto coincidono con quelle dell'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno149. L'azionista può ad esempio proporre un candidato all'elezione nel consiglio d'amministrazione.

Onde tenere conto della crescente informatizzazione, l'avamprogetto prevede che la società possa trasmettere per via elettronica agli azionisti la convocazione all'assemblea e altri documenti. Ciò presuppone tuttavia l'assenso dell'azionista interessato, in quanto nessuno può essere obbligato a comunicare per via elettronica con la società (art. 700 cpv. 1). Tale disposizione permette in particolare alle società di piccole dimensioni di ridurre le spese e l'impegno derivanti dallo svolgimento dell'assemblea generale (si veda il n. 2.4.3).

L'articolo 700 capoverso 2 specifica il contenuto della convocazione. La struttura della disposizione viene modificata allo scopo di renderla maggiormente comprensibile. La disposizione afferma inoltre espressamente che la convocazione deve comprendere un sunto delle motivazioni a sostegno delle proposte formulate dagli azionisti (n. 3). Le società quotate in borsa devono poi indicare nella convocazione il nome e il recapito del rappresentante indipendente nonché la quota percentuale delle Dispoaktien rispetto al capitale azionario (n. 4; si vedano i n. 2.2.5 seg. e 3.1.29). Si intende in tal modo rendere più trasparenti i voti rappresentati in seno all'assemblea generale.

La modifica apportata all'articolo 700 capoverso 3 è di natura meramente terminologica.

3.1.38 Art. 701a e 701b: Luogo dell'assemblea

Le norme concernenti il luogo in cui si svolge l'assemblea vengono compiutamente riviste e modernizzate. Lo sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione offre nuove possibilità per lo svolgimento dell'assemblea generale. Talune grandi società tengono già oggi la propria assemblea generale contemporaneamente in più località distinte. L'impiego dei nuovi mezzi di comunicazione pone tuttavia determinate questioni giuridiche cui la legge deve dare una risposta (si vedano i n. 2.4 segg.).

L'avamprogetto prevede espressamente che spetta al consiglio d'amministrazione stabilire il luogo in cui si tiene l'assemblea generale, sempre che lo statuto non disponga altrimenti (art. 701a cpv. 1). Non si può tuttavia scegliere una località che indurrebbe

149 Gli azionisti possono comunque formulare proposte prima e durante l'assemblea generale e il consiglio d'amministrazione è tenuto a renderle note nel corso dell'assemblea. Se del caso, il consiglio d'amministrazione decide in merito all'ammissibilità delle proposte conformemente all'art. 700 cpv. 3. Le proposte che concernono gli oggetti all'ordine del giorno possono essere poste in votazione anche se non sono state comunicate anticipatamente (art. 700 cpv. 4).