Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.1.44 Art. 728a, 728b, 731: Attribuzioni dell'ufficio di revisione e relazione di revisione
L'avamprogetto lascia praticamente invariata la nuova disposizione concernente l'oggetto della verifica, introdotta nel Codice delle obbligazioni dal disegno sull'obbligo di revisione157. L'accenno alla verifica del conto di gruppo viene per contro stralciato (art. 728a cpv. 1 n. 1). Giusta il nuovo articolo 962a capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 963c, la verifica del conto di gruppo può essere infatti eseguita dall'ufficio di revisione o può essere affidata a un altro revisore (si vedano i n. 3.10.10 seg.).
Anche la verifica del conto annuale allestito in base a una normativa tecnica (art. 962a) può essere affidata all'ufficio di revisione o commissionata a un altro revisore (art. 728a cpv. 1 n. 1, art. 962a cpv. 3; si veda il n. 3.10.10).
La disposizione concernente la relazione di revisione va adeguata al nuovo quadro normativo (art. 728b). Anche gli articoli 728b capoverso 2 numero 4 e 731 capoversi 1 e 3 (approvazione dei conti) devono tenere conto della nuova normativa.
3.1.45 Art. 728c, 729c, 731: Avvisi obbligatori dell'ufficio di revisione, relazione di revisione
In merito si vedano i numeri 3.1.43 seg.
3.1.46 Art. 732, 733, 734, 735: Riduzione del capitale azionario
Gli articoli 732 - 735 CO, concernenti la riduzione del capitale azionario, vengono completamente rivisti e collocati in una sezione successiva del CO (si vedano i n. 3.1.15 segg.).
157 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545.